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Infortunio a scuola: come fare?

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Gli infortuni a scuola sono spesso oggetto di richieste di risarcimento danni da parte dei genitori dell'alunno, (secondo stime ufficiali dell'Inail nel 2018 sono state inoltrate all'istituto oltre 77.000 denunce relative a infortuni scolastici); vediamo insieme quali sono gli aspetti fondamentali della responsabilità degli insegnanti e dell'istituto scolastico in relazione a tali fattispecie e cosa bisogna fare per ottenere il risarcimento del danno.


La responsabilità degli insegnanti

Una delle più importanti sentenze della Corte di Cassazione, la n. 3680 del 2011, afferma che con l'iscrizione dell'allievo ad un istituto scolastico si genera un vincolo contrattuale che permette di far sorgere in capo a ciascun insegnante non solo l'obbligo di provvedere alla sua istruzione, ma anche l'obbligo di provvedere alla vigilanza e protezione al fine di garantire la sua sicurezza e preservarne l'incolumità fisica.

Questo permette di comprendere che, in qualunque caso di infortunio occorso all'alunno (sia in caso di danno causato da altri soggetti che in caso di danno autocagionato; ciò significa quando questi si procuri da solo il danno per esempio inciampando, durante una festa di carnevale a scuola, nel suo vestito e rompendosi il dente), il relativo onere della prova si baserà le regole generali stabilite dall'art. 1218 c.c.

Di conseguenza l'attore che, in linea di massima, si configurerà con il genitore dell'allievo infortunato, dovrà semplicemente provare che il danno si sia verificato durante l'orario scolastico, in virtù del principio affermato all'art. 2048 c.c., secondo cui gli insegnanti sono responsabili del danno avvenuto agli alunni nel tempo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza.

All'istituto scolastico spetterà, invece, la più difficile dimostrazione che la causa dell'evento dannoso non era imputabile al docente o all'istituto stesso e che erano state predisposte tutte le misure idonee e le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento, secondo la normale diligenza.


La responsabilità per mancata custodia

L'istituto scolastico, sulla base dell’art. 28 della Costituzione, è civilmente responsabile per gli atti compiuti in violazione di diritti da parte degli insegnanti e dei funzionari ATA.

La responsabilità dell'ente, inoltre, può configurarsi anche per l'inadempimento degli obblighi di organizzazione, controllo e custodia posti in capo al preside, la cui inosservanza può originare una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o per mancata custodia ex art. 2051 c.c., come accade nel caso di infortuni dovuti alla presenza di insidie nei luoghi ove si svolge l'attività scolastica.


Come richiedere il risarcimento del danno

Quando si verifica un infortunio a scuola è possibile richiedere il risarcimento del danno inviando una lettera raccomandata all'istituto, nella persona del dirigente, in cui si precisa che l'evento è avvenuto durante l'orario scolastico e che il danno occorso allo studente sia da considerarsi in relazione causale con l'evento accaduto (possono fornire sostegno alla dimostrazione del danno i referti di pronto soccorso, i verbali redatti dal personale scolastico in merito all'accaduto e le dichiarazioni di eventuali testimoni).; ogni istituto scolastico infatti è titolare di una posizione assicurativa presso l’Inail.


Cenni giurisprudenziali

La giurisprudenza sul tema molte volte ci aiuta a delineare i limiti della responsabilità dell'ente scolastico e dei suoi dipendenti.

Ad esempio, alcune recenti pronunce specificano che per ottenere il risarcimento del danno relativo a un infortunio avvenuto nell'ora di ginnastica durante una partita tra squadre avversarie occorre dimostrare che il danno sia derivato da un comportamento illecito di un altro alunno, in quanto un incidente originato dal normale svolgimento del gioco non vale a configurare la responsabilità dell'ente.

Fondamentali appaiono anche alcune pronunce riguardo alla graduazione dell'obbligo di vigilanza in relazione all'età dell'allievo: in proposito, una sentenza della Cassazione del 2018, la quale esclude la responsabilità dell'insegnante sulla condotta di un alunno maggiorenne, ma anche la pronuncia della Cassazione del 2013, che considera, invece, sussistente tale obbligo anche nei confronti di studenti con più di 18 anni, e infine la risalente pronuncia della Cassazione del 1998, che ritiene l'obbligo di vigilanza da commisurarsi all'età e alla maturità dell'allievo, con riferimento al caso concreto.

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