Nel pieno del lockdown, il 12 marzo 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deciso che “al passeggero aereo, che ha ricevuto una compensazione pecuniaria per la cancellazione di un volo e che ha accettato di imbarcarsi su un altro volo, deve essere riconosciuto il diritto all’ulteriore compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo”.
Nel caso di specie era stato cancellato un volo dalla Finlandia a Singapore e veniva offerta ai passeggeri la compensazione pecuniaria di 600,00 euro a testa, oltre a un volo alternativo; questo secondo volo subiva un ritardo di un paio di ore per il guasto a un’apparecchiatura del velivolo.
Il vettore, ritenendo che la causa del ritardo del volo alternativo fosse di natura eccezionale, negava l’erogazione di un’ulteriore compensazione in denaro a favore dei passeggeri che avevano subito il danno.
Le questioni relative al caso in oggetto vertono sull’interpretazione di due norme contenute nel Regolamento 261/2004, posto a tutela dei diritti dei passeggeri, che dispone le regole per rimediare ai disagi patiti dai passeggeri in caso di imbarco negato, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato.
In particolare nel caso di cancellazione del volo il Regolamento prevede che ai passeggeri coinvolti vengano offerte, oltre al rimborso del biglietto, altre tre forme di assistenza:
- un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale;
- un riavviamento verso la loro destinazione finale;
- un riavviamento ad una data successiva scelta dai passeggeri.
Eccezionalmente il Regolamento dispone che il vettore aereo non sia tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria solo qualora la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali, cioè non inerenti al normale esercizio dell’attività e non oggetto del controllo tecnico della compagnia.
In linea al quadro teorico così delineato, nel caso di specie la Corte di Giustizia si è pronunciata a favore dei passeggeri del volo alternativo, a cui spetta il diritto alla compensazione pecuniaria per il ritardo del servizio erogato; di contro i giudici non hanno accolto la lagnanza della compagnia aerea sulla natura eccezionale del guasto tecnico relativo alla manutenzione.
Nonostante la vigenza del sovracitato Regolamento europeo su cui si basa questa recente pronuncia della Corte di Giustizia, ai sensi del Decreto “Cura Italia” (convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020) le compagnie aeree possono riconoscere esclusivamente un voucher per acquistare un posto su un altro volo, alternativo a quello disdetto dalla compagnia aerea e programmato entro il 30 settembre.
Pertanto l’Unione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, proprio per la violazione delle norme Ue che tutelano i diritti dei passeggeri, in quanto per gli stessi hanno diritto a vedersi riconosciuto in via alternativa anche il rimborso in denaro.
Per il momento dalla Commissione UE è pervenuta una lettera di messa in mora, ai cui solleciti lo Stato Italiano deve adempiere entro due mesi, onde evitare che la procedura d’infrazione si aggravi e che venga notificato a Roma anche un parere motivato.