Novità

Genitore alienante: come tutelarsi?

Valutazione attuale: 0 / 5

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Capita sempre più spesso che, nonostante l'assenza di un qualsiasi pregiudizio nei confronti del minore interessato, uno dei genitori – tendenzialmente quello collocatario – cerchi di impedire ovvero ostacolare la relazione del figlio con l'altro genitore, ponendo in essere quella che viene definita alienazione parentale.
Tale comportamento è totalmente contrario sia al superiore interesse del minore, sia al principio della bigenitorialità che fa proprio il citato interesse, stabilendo che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure adulte, le quali siano in grado di garantirgli un'educazione, cura, istruzione ed assistenza adeguate.


Questi atteggiamenti ostativi assumono rilievo non solo sotto il profilo civilistico, bensì anche sotto il profilo penalistico, in particolare nel caso in cui il diritto di visita sia stato già regolamentato da provvedimenti emessi Tribunale.

Dal punto di vista civilistico i rimedi e gli strumenti che la parte lesa può utilizzare vengono previsti e regolamentati dagli articoli artt. 473-bis.38 e 39 c.p.c., i quali prevedono la possibilità di depositare un ricorso al fine di chiedere l'adozione degli opportuni rimedi funzionali a garantire l'attuazione dei provvedimenti emanati dal giudice, nonché per richiedere l'applicazione di alcune misure sanzionatorie.

Art. 473-bis.38: regolamenta le modalità di attuazione dei provvedimenti emessi e in particolare il comma 6 stabilisce che “nel caso in cui sussista un pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato”;

Art. 473-bis.39: regolamenta le sanzioni previste in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica ovvero di atti che arrecano pregiudizio al minore, ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Possono essere assunte anche congiuntamente e sono:

a) L’ammonimento del genitore inadempiente;
b) Stabilire una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento in modo corretto e puntale;
c) Condannare al pagamento il genitore inadempiente ad una sanzione amministrativa, che va da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Inoltre in tutti questi casi, il giudice può condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o del minore, disponendolo anche d’ufficio.

Lo scopo di queste due norme è quello di garantire l'effettività dei provvedimenti e degli accordi assunti in materia di affidamento dei minori e devono essere lette in stretta connessione.

Con il preciso intento di impedire tutte quelle situazioni di alienazione parentale poste in essere da un genitore nei confronti dell’altro, evitando una possibile lesione del rapporto genitore-figlio.

Da ultimo si precisa che il giudice competente ad assumere i provvedimenti appena citati viene individuato dai primi 2 commi dell'art. 437-bis.38:
1. Se è già in corso un procedimento: il ricorso deve essere presentato al Giudice di detto procedimento;
2. Se non vi sia un procedimento pendente: il ricorso deve essere presentato al Giudice che ha emesso il provvedimento violato che disciplina le frequentazioni.

Dal punto di vista penalistico, invece, il genitore che ostacola le frequentazioni con la prole e l'altro genitore commette il reato regolato dall’art. 388 c.p. di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziario, cioè della sentenza di separazione o di divorzio.

Sul punto le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno precisato che il reato si configura quando il genitore collocatario si sottrae dolosamente con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire al genitore non affidatario le visite ai figli ostacolandole o impedendole.
Infatti, qualunque modifica al regime delle frequentazioni va sempre richiesta al Tribunale competente mediante ricorso e non può essere effettuata su base volontaria e/o unilateralmente.

Per approfondire leggi anche:

L'alienazione parentale dopo la riforma Cartabia

Diritto alla bigenitorialità: le condotte lesive penalmente rilevanti

Escludere l'ex dalla vita del figlio? E' causa di inidoneità genitoriale

La sindrome da alienazione parentale

Madre ostacola il diritto di visita: condannata

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2025Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo