Ascolta "Legge sul fine vita: la Toscana indica la strada?" su Spreaker.
Il tema del fine vita merita da sempre particolare attenzione e sensibilità, dovendo trattare di particolari tematiche quali il rifiuto alle cure, l'accanimento terapeutico la libertà di scelta in tema di salute.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019, emanata al termine della complessa vicenda processuale riguardante DJ Fabo, aveva dichiarato come illegittimo il divieto posto all'accesso alle tecniche inerenti l'eutanasia e aveva chiesto al Parlamento di regolare la materia dettando alcuni requisiti che avrebbero dovuto essere necessariamente rispettati.
Per quanto questa sentenza in effetti dettasse alcune linee guida, permanevano comunque delle zone d'ombra con riferimento ad altri aspetti, come ad esempio le tempistiche entro cui le strutture sanitarie avrebbero dovuto attivarsi e garantire al paziente un effettivo accesso alla procedura.
Questi vuoti non sono stati colmati neppure con la recente sentenza n. 135/2024.
La legge toscana
Tuttavia, il 12 febbraio scorso la regione Toscana, sulla scorta delle pronunce appena ricordate ha approvato una propria legge sul fine vita, composta da 6 articoli, che definisce i ruoli, le procedure e i tempi per accedere alla procedura di morte medicalmente assistita.
I requisiti richiesti sono i medesimi previsti dalla Consulta:
1. Il soggetto è affetto da una patologia irreversibile;
2. Sono presenti sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili;
3. Il richiedente è totalmente dipendente da trattamenti di sostegno vitale, così come definiti nella Sentenza n. 135/2024 e quindi: respiratori meccanici, terapie farmacologiche o trattamenti in assenza dei quali il paziente morirebbe;
4. Il soggetto deve avere la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli inerenti a se stesso.
A ciò viene aggiunto che il paziente deve aver formulato il proprio desiderio di porre fine alla propria esistenza in modo libero e autonomo, chiaro e univoco, rifiutando qualsiasi trattamento terapeutico già praticabile, compresa anche la sedazione profonda e continua, la quale pone il soggetto in uno stato di incoscienza totale sino al momento della morte.
La procedura
Con riferimento alle modalità di attivazione della richiesta, il paziente potrà presentarla personalmente o tramite delega all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, allegando tutta la propria documentazione medica.
All'interno delle aziende sanitarie, entro 15 giorni dall'approvazione della legge, verrà istituita una commissione il cui compito sarà quello di verificare i requisiti per l'accesso alla procedura.
Prima di poter esprimere il loro parere circa l'ammissibilità della richiesta, la medesima dovrà ottenere una sorta di nulla osta del comitato etico locale, cioè un parere positivo circa l’utilizzo della procedura.
Si definisce eutanasia solo in caso di intervento di soggetti terzi
Sempre alla Commissione verrà affidato il compito di definire le modalità pratiche di attuazione della morte assistita, come ad esempio i farmaci e i macchinari che aiutino il paziente a somministrare da sé il farmaco senza l’aiuto di nessuno, neppure dei medici.
Tale assenza di aiuti da parte di soggetti terzi, rispetto al paziente, è la differenza sostanziale tra la morte medicalmente assistita e l'eutanasia, ritenuta ancora illecita in Italia.
La legge regionale stabilisce anche i tempi entro cui tutti gli accertamenti dovranno essere svolti; infatti la verifica sui requisiti dovrà essere completata in 20 giorni, con possibilità di sospensione per una sola volta e per un massimo di 5 giorni, al solo scopo di effettuare ulteriori accertamenti clinici, al termine dei quali il comitato etico avrà 7 giorni di tempo per esprimersi.
A seguito del parere e della stesura della relazione, la commissione avrà altri 10 giorni per definire le modalità di attuazione della procedura e ulteriori 5 giorni saranno assegnati al comitato etico per esprimersi a riguardo.
Conseguentemente, il tempo massimo previsto per l’intero iter sarà di circa 50 giorni.
Unico pre-requisito posto dalla legge regionale per accedere alla procedura è quello di essere assistiti dal Servizio Sanitario Locale.
Al momento, inoltre, non sono previsti requisiti di tempo minimo di presenza sul territorio regionale, di conseguenza anche un soggetto non residente potrebbe trasferirsi temporaneamente in Toscana e farsi assegnare un medico locale al fine di inoltrare la propria richiesta di fine vita.
Il supporto, l’assistenza e i mezzi per mettere in atto la procedura di morte assistita sono posti a carico delle Strutture Sanitarie Regionali e il farmaco sarà pagato dalla Regione.
Tale legge, comunque, potrebbe essere impugnata dal Governo avanti alla Corte Costituzionale, poiché la materia della sanità rientra tra quelle di competenza concorrente Stato-Regioni.
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