Novità

Il diritto alla disconnessione

Valutazione attuale: 0 / 5

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Ascolta "Il diritto alla disconnessione" su Spreaker.

In seguito della pandemia da COVID-19 e in virtù della diffusione delle nuove tecnologie, l’organizzazione del lavoro ha visto trasformazioni che hanno inciso non solo sui processi produttivi, bensì sugli stessi modelli di vita di platee sempre più vaste di lavoratori; difatti, sempre più spesso si parla di "tecnostress" e "sindrome da burnout".
Con il primo termine di indica lo stress derivato da un utilizzo lavorativo incorretto delle nuove tecnologie, che porta a sovraccaricare i flussi di informazione generando ansia, insonnia e mal di testa; con il secondo, invece, si indica un grave logorio psichico ed emotivo derivato dallo stress lavorativo che può sfociare in disturbi dissociativi, aggressività e svariate problematiche fisiche.


A causa della crescita di tali disturbi, anche l'Italia si è decisa ad intervenire con una legge e regolamentare il cosiddetto "diritto alla disconnessione".

Ma che cos'è la disconnessione?

La disconnessione è la facoltà del lavoratore di non utilizzare strumenti tecnologici e di non essere coinvolto in comunicazioni elettroniche relative alla dimensione lavorativa al di fuori dell'orario di servizio, senza  subire alcun tipo di ripercussione negativa.

Il diritto alla disconnessione in Europa

Diversi Paesi europei hanno già adottato misure sul diritto alla disconnessione; la Francia, per esempio, ha approvato la "Loi du Travail" nel 2016. Anche Spagna, Belgio e Irlanda hanno introdotto normative analoghe.
A livello comunitario, anche se manca una disciplina omogenea, il Parlamento europeo ha riconosciuto il diritto alla disconnessione come un diritto fondamentale nella risoluzione del 21 gennaio 2021.

Il diritto alla disconessione in Italia

In Italia, il diritto alla disconnessione non è definito come in altri Paesi e non esiste il riconoscimento di un vero e proprio diritto alla disconnessione.
Il primo comma dell'art. 19 della legge 81/2017 in materia di smart working, non utilizza il termine “diritto”, ma rinvia all'accordo tra le parti per l'individuazione dei tempi di riposo del lavoratore e delle “misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”; il più recente art. 2 comma 1 ter del DL 30/2021 , invece, ha riconosciuto ai lavoratori agili il diritto alla disconnessione, senza, però, individuarne le modalità di esercizio.

Queste previsioni normative, tuttavia, scontano un doppio limite: da un lato, rinviano la regolamentazione della disconnessione ad accordi tra le parti; dall'altro, riguardano esclusivamente il lavoro agile, escludendo tutte le altre categorie di lavoratori che, comunque, svolgono la propria attività avvalendosi delle tecnologie telematiche.

La proposta di legge n. 1290/2024

La proposta di legge n. 1290/2024 ora in discussione al Senato mira proprio a diciplinare le modalità di disconnessione dagli strumenti di comunicazione telematica e il diritto del lavoratore di esercitarlo.

L'art. 2 chiarisce che per "comunicazioni" si intende qualsiasi forma di conttatto tra datori di lavoro e lavoratori o anche tra lavoratori stessi effettuate tramite telefono, mail, servizi di messaggistica istantanea o piattaforme di collaborazione.

Art. 3  prevede che  i lavoratori hanno il diritto di non ricevere comunicazioni dal datore di lavoro o dal personale con compiti direttivi fuori dall’orario di lavoro e, in ogni caso, per un periodo minimo di dodici ore dalla fine del turno lavorativo.

Eventuali comunicazioni inviate fuori da queste fasce orarie non obbligherebbero in alcun modo il lavoratore, a meno che non siano motivate da necessità o urgenza.
In quest'ultimo caso, il lavoratore sarebbe tenuto a leggerle e ad adempiere ad eventuali obblighi soltanto alla ripresa dell’orario lavorativo.

In caso di mancato rispetto della normativa da parte dei datori sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 500 euro a 3 mila euro per ciascun lavoratore interessato.
Tale proposta di legge si rivolge sia ai lavoratori subordinati sia ai lavoratori autonomi e professionisti: a questo proposito ordini e associazioni professionali sarebbero tenuti ad adeguare i propri codici deontologici entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Per approfondire leggi anche:

L'uso del cellulare sul posto di lavoro

E' lecito registrare conversazioni di lavoro?

La videosorveglianza sul luogo di lavoro

Caduta dalle scale in smart working: è infortunio sul lavoro

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2025Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo