Novità

Guidare auto di altri: quando va indicato sul libretto?

Valutazione attuale: 0 / 5

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Guidare l'autovettura intestata ad un altro soggetto è legale, tuttavia per quanto lecito e consentito, vi sono dei casi in cui la nostra normativa richiede l'adempimento di alcune formalità, per regolarizzare pienamente questo utilizzo ad opera di terzi.
Nel caso di specie si viene a creare un contratto tra i due soggetti, il proprietario e l'utilizzatore del bene, definito comodato, se l'utilizzo avviene a titolo gratuito, oppure locazione/noleggio, se avviene a titolo oneroso.


Il caso più frequente in cui un'altra persona, diversa dall'effettivo proprietario, guida un'autovettura è sicuramente quello del figlio che usa l'auto dei propri genitori.

In questi casi, occorre distinguere 2 ipotesi:

1. Il figlio convive con i genitori: se chi utilizza il veicolo è inserito nel medesimo stato di famiglia del soggetto proprietario, allora non si pongono problemi, né si dovranno rispettare limiti di utilizzo imposti dalla legge;

2. Il figlio non convive con i genitori: in questo caso, se l'utilizzo del veicolo supera i 30 giorni anche non consecutivi nel corso di un anno, il figlio o l'utilizzatore dell'auto dovrà essere inserito nel libretto di circolazione.

Di conseguenza, ciò che è ritenuto determinante dalla legge e più nello specifico dal codice della strada, è che la persona non proprietaria del veicolo sia o non sia convivente con il proprietario effettivo del mezzo.
Ciò significa sostanzialmente che: se il figlio non è più indicato nello stato di famiglia dei genitori, perché ad esempio non vive più con loro, allora occorre inviare una comunicazione alla Motorizzazione dopo il 30esimo giorno di utilizzo.
Chi viola questa regola incorre in una sanzione amministrativa da 705 a 3.526 euro.

Affinché si applichi l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, il possesso deve essere esclusivo: non contano quindi tutti quei casi in cui il soggetto non proprietario abbia la facoltà di utilizzare l’auto altrui in modo discontinuo, cioè di tanto in tanto ovvero in alternanza con il proprietario.

L’obbligo in parola viene escluso nelle ipotesi di auto aziendali assegnate ai dipendenti (il cosiddetto fringe benefit) e per gli autotrasportatori soggetti a normative di settore specifiche.

Come detto il nominativo di chi utilizza il veicolo, ove scatti l'obbligo, deve essere annotato sulla carta di circolazione.
A tal fine occorre presentare apposita comunicazione agli uffici della Motorizzazione e nello specifico al dipartimento trasporti terrestri, a seguito della quale verrà modificato il libretto.

Tale adempimento deve essere effettuato dall'effettivo utilizzatore del mezzo ed in caso di comodato, il comodante (l’effettivo proprietario) dovrà dichiarare di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, al fine di scartare l'ipotesi di un furto.
Anche il titolare dell’auto può fare la comunicazione, ma deve munirsi di delega firmata dall’utilizzatore.
In altri casi, come il noleggio, di prassi si occupa della comunicazione la società di noleggio, facendo firmare la delega all’utilizzatore al momento della consegna dell’auto.

In considerazione del fatto che la modifica sul libretto di circolazione deve avvenire a seguito di un utilizzo prolungato per oltre 30 giorni, viene naturale chiedersi come le forze dell'ordine che effettuano i relativi controlli, possano sapere per quanto tempo un soggetto sta utilizzando una vettura non di sua proprietà.

Tale verifica viene effettuata sulla base di una presunzione, cioè nel caso in cui il soggetto non proprietario dovesse essere fermato per dei controlli stradali 2 volte, a distanza di più di 30 giorni alla, guida del medesimo veicolo, allora gli Agenti potranno presumere che l'automobile sia stata utilizzata per tutto il periodo trascorso tra i due controlli e di conseguenza applicare le relative sanzioni, ove riscontrassero delle irregolarità.

Guida di auto altrui sotto effetto di alcool o droghe

Con le nuove norme introdotte dal Codice della Strada sono molto severe le pene per chi viene trovato al volante sotto effetto di alcool o stupefacenti, con pene che possono portare alla confisca del veicolo.
Proprio per questo motivo di evitare la confisca del mezzo si sta purtroppo diffondendo la pratica di guidare autovetture di terze persone.
Nel caso in cui il soggetto utilizzatore del veicolo, ma non proprietario, si metta alla guida dello stesso sotto l'effetto di alcool o altre sostanze, incorre in sanzioni amministrative particolarmente gravi.

L'art. 186 del codice della strada elenca tutte le sanzioni previste a seconda del tasso alcolemico rilevato nel conducente, ma soprattutto specifica che: nei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, viene applicato anche il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che lo stesso appartenga a persona estranea all’illecito.

La motivazione di tale specificazione si ritrova nel fatto che la legge vuole scongiurare l'utilizzo di veicoli ad opera di parenti e/o amici che, vista la mancata applicazione del fermo amministrativo, ritengano di essere più liberi nel guidare sotto l'effetto dell'alcool.
Infatti, per quanto l'auto non venga confiscata, le pene in caso di ubriachezza grave (superiore ad 1,5 grammi per litro) prevedono che la sospensione della patente di guida venga raddoppiata, non più da 1 a 2 anni, bensì da 2 a 4 (art. 186, co. 2 lett. c).

Per approfondire leggi anche:

Codice della strada: stretta su monopattini, alcol, droghe e smartphone alla guida

Nuovo codice della strada: tutte le novità

Sospensione, revoca e ritiro della patente: cosa fare?

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2025Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo