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Alcuni comportamenti tenuti durante la guida possono comportare l'applicazione di sanzioni amministrative che colpiscono non solo la persona del guidatore, ad esempio a imponendo una somma da versare allo Stato come conseguenza dell'infrazione, la temuta "multa", ma anche il titolo di guida medesimo, cioè la patente di guida.
Le misure che possono essere applicate vengono definite accessorie, in quanto si aggiungono alla sanzione principale e chiaramente comportano conseguenze giuridiche diverse che, a seconda della loro gravità, possono portare alla sospensione, alla revoca o al ritiro della patente.
La sospensione della patente
E' la sanzione meno grave che viene applicata in molteplici casi elencati dal Codice della Strada e affianca le sanzioni pecuniarie.
Durante il periodo di sospensione del documento amministrativo il soggetto sottoposto a provvedimento non può mettersi alla guida di nessun veicolo, ciclomotori compresi, per un periodo compreso tra un minimo e un massimo, che viene quantificato in base a diverse circostanze come, ad esempio, la gravità dell'illecito.
Un esempio su tutti: la guida in stato di ebbrezza può comportare la sospensione quando venga misurato un tasso alcolemico:
♦ Tra 0,5 g/l a 0,8 g/l: comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500€ a 2.000€ e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
♦ Tra 0,8 e 1,5g/l: integra un reato e comporta l’applicazione di una multa da 800€ a 3.200€, nonché l’arresto fino a 6 mesi, con sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
♦ Oltre 1,5 g/l: anche in questo caso viene integrato un reato, con applicazione di una multa tra 1.500€ e 6.000€ e arresto da un minimo di 6 mesi ad 1 anno, nonché la sospensione della patente da 1 a 2 anni, a cui si aggiunge la confisca del veicolo a seguito della sentenza di condanna.
Nel caso ulteriore che il conducente con tasso alcolico oltre 1,5 g/l causi anche un incidente, la sanzione sarà aggravata e verrà disposta la revoca della patente, che tratteremo più avanti.
Altra ipotesi in cui può essere sospesa la patente è il caso in cui il giudatore viene sorpreso alla guida utilizzando lo smartphone o altri dispositivi elettronici.
La patente può essere sospesa anche dalla Motorizzazione, quando, durante la visita di accertamento sanitario per il rinnovo della patente di guida, il soggetto non risulti in possesso dei requisiti fisici e psichici necessari alla guida. La sospensione, in questo caso, durerà sino a quando sarà presente la situazione di menomazione psico-fisica.
Il ritiro della patente
Questo provvedimento viene irrogato dagli Organi di Polizia che effettuano controlli sul traffico, nel caso in cui riscontrino delle irregolarità riguardanti il titolo di guida.
Ad esempio, la patente può essere ritirata se il soggetto non abbia provveduto al suo rinnovo entro il termine previsto; in questo caso, la stessa verrà trattenuta sino al rinnovo.
Il ritiro non rappresenta una sanzione, bensì un provvedimento amministrativo avente lo scopo di salvaguardare gli altri utenti della strada da quei comportamenti contrari alle normali regole di diligenza e di buon senso.
Ovviamente, a seguito di infrazioni che comportano anche la sospensione della patente, gli organi di polizia provvederanno all'immediato ritiro della patente, in attesa del pronunciamento del Giudice o del Prefetto in merito al periodo di sospensione della stessa.
Revoca della patente
E' sicuramente la sanzione più grave e ha carattere permanente. Può essere irrogata nel caso in cui vengano commessi dei reati, alla guida, particolarmente gravi ovvero nel caso in cui un soggetto, non rispettando il provvedimento di sospensione, decida comunque di circolare in strada.
In caso di revoca della patente le conseguenze sono particolarmente importanti, in quanto il soggetto viene privato del titolo di guida e di conseguenza non sarà più abilitato a condurre qualsiasi veicolo.
Da ciò deriva che, se si voglia riottenere la patente di guida, si dovrà dimostrare nuovamente il possesso dei requisiti psico-fisici ovvero sostenere nuovamente l'esame di guida, venendo considerato a tutti gli effetti un neo-patentato.
Tuttavia, l’ottenimento della patente di guida sottostà a determinate tempistiche previste dalla legge, infatti, nella maggior parte dei casi l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 2 anni dal momento in cui è stato notificato provvedimento di revoca.
Ci sono, però, altri casi in cui i tempi per poterla richiedere si allungano:
- Se la revoca è disposta a seguito di violazione degli artt. 186 e 187 del C.d.S. (guida in stato di ebbrezza o alterazione per uso di sostanze stupefacenti), si può conseguire dopo 3 anni dalla data di irrevocabilità o di esecutività della sentenza o del decreto penale di condanna;
- Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni colpose gravi (art. 590 bis c.p.) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 5 anni dalla revoca. Termine che può aumentare nel caso in cui siano presenti ulteriori violazioni del Codice della Strada;
- Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni mortali (art. 589 bis c.p.) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 10 anni dalla revoca. Anche in questo caso il termine è aumentato in caso di ulteriori infrazioni del C.d.S.
Come fare ricorso
Contro l'ordinanza emessa dal Prefetto che dispone la revoca della patente è comunque possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al Ministero dell'Interno che decide, insieme, al Ministero dei Trasporti, entro 60 gironi dal deposito del ricorso stesso.
Alternativamente entro 60 giorni dalla notifica può essere effettuato un ricorso al TAR territorialmente competente.
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