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Abuso del diritto genitoriale: quando il padre diventa stalker

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Quando i genitori mettono in atto una modalità eccessiva di esercizio dei loro diritti nei confronti dei figli non rispettando, o eccedendo per la modalità, quanto indicato nell’art. 337-ter c.p.c. (che prevede il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato con i genitori di cura, educazione, istruzione  e assistenza morale), potrebbero rendersi responsabili di abuso del diritto alla genitorialità.


Il caso
La sentenza in commento si riferisce al caso in cui l'ex marito veniva condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato previsto e punito dall'art. 612 bis c.p. rubricato "Atti persecutori", a causa di condotte moleste poste in essere dall'uomo nei confronti dei figli e di rimando alla propria ex moglie.

In particolare, il Giudizio di merito aveva evidenziato la natura decisamente e reiteratamente molesta dell’intrusione dell’uomo nella vita dei figli e della ex moglie, sua diretta interlocutrice, ad esempio con messaggi pressanti e continui oppure citofonando insistentemente al momento del ritiro dei bambini dalla casa della donna. 

Questa condotta, valutata ossessiva da parte del tribunale, provocava un perdurante e grave stato di ansia deducibile dall’esasperazione espressa in vari messaggi inviati dalla stessa donna al marito con i quali rappresentava tante volte che la stava esasperando e che stava interferendo pesantemente nella sua vita e in quella dei suoi bambini.

La difesa dell'uomo, al contrario, insisteva nel ritenere tali condotte come riconducibili all'esercizio della genitorialità ed, in particolare, giustificate dai provvedimenti emessi dal Tribunale civile in sede di separazione ai sensi dell'art. 337 ter c.c.: proponeva così ricorso avanti la Suprema Corte.

Sulla sussistenza del reato di "atti persecutori"

La Corte di Cassazione, confermava il giudizio di merito, ritenendo, anche dalla copiosa documentazione anche messaggistica, appurate sia la piena consapevolezza e che la volontà dell’uomo in ordine alle condotte poste in essere e allo stato di ansia grave procurato alla donna.

Anche quanto al dolo gli Ermellini si pongono in sintonia con il principio per cui nel delitto di atti persecutori che ha natura di reato abituale di evento, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, pur non richiedendosi la preordinazione di tali condotte potendo queste ultime invece essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione.

No all'esimente di cui all'art. 51 c.p.

Di particolare importanza è poi il passaggio della sentenza in cui la Corte di Cassazione ha chiarito come, nel caso di specie, non potesse essere fatta valere l'esimente di cui all'art. 51 c.p.  che prevede che "l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità". 

Tale norma prevede che possa essere esclusa la punibilità di un fatto illecito allorquando il medesimo corrisponda all'esercizio di un dirittto.

Nel caso di specie, l'imputato evidenziava che le condotte da lui poste in essere fossero da ricondurre all'esercizio della genitorialità, previsto e disciplinato dal Giudice in sede di separazione, pertanto le suddette erano da ritenersi lecite in quanto poste all'interno di un diritto/potere a lui consentito.

Gli Ermellini escludono che, nel caso di specie, possa operare tale esimente specificando che: in primo luogo il diritto che esclude la punibilità deve essere un vero e proprio diritto soggettivo, protetto in modo diretto ed individuale, tale da comportare il sacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso.

In secondo luogo, è necessario che l'attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questione, poichè, qualora così non fosse, si superano i confini dell'esercizio lecito e si configurano ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono al di fuori della sfera di operatività dell'art. 51 c.p. (Sez. 3, n. 5889 del 08.05.1996).
Nel caso di specie, a parere della Corte di Cassazione non sussistono tali requisiti, ritenute le medesime condotte poste in essere dall'imputato quale abuso dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto esorbitanti rispetto a quelle previste e disciplinate dal Tribunale, ma soprattutto, perchè poste a danno anche dell'interesse dei minori.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte riteneva immune da censure la sentenza che aveva ritenuto sussistente il reato di atti persecutori nelle condotte reiterate commesse dall’ex marito.










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