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Truffe online: come recuperare i soldi?

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Ormai sono all'ordine del giorno le truffe online ai danni degli utenti, i quali diventano vittime di artifizi posti in essere in modo talmente accurato da indurre in errore anche il più attento consumatore.
Difatti, i dati relativi al 2024 riguardanti il "phishing", uno dei sistemi più usati nelle truffe online, sono quasi triplicati rispetto all'anno precedente.
In alcuni casi però esistono vie spesso poco conosciute per permettere alle vittime di questi raggiri di recuperare i soldi persi.


Le varie tipologie di truffe online
L’elemento che contraddistingue le varie tecniche di frode online è la modalità con cui i frodatori si mettono in contatto con le vittime.

Il phishing (da “to fish”, “pescare”, perché la vittima viene “presa all’amo” dal malintenzionato) è una tecnica ingannevole che sfrutta le comunicazioni via email, e che mira a far compiere un’azione (come cliccare su un link o scaricare un’app) per rubarci l’identità o i dati personali, allo scopo di accedere ai nostri conti bancari e alle carte di credito per fini illeciti.

Esistono dei segnali da monitorare, ad esempio il fatto che le false email richiedono sempre un’azione specifica da parte del destinatario, come: cliccare su un link che rinvia a una pagina in cui inserire i dati bancari e personali; aprire un file allegato che potrebbe contenere programmi malevoli (malware); installare o aggiornare applicazioni; comunicare dati personali o codici di sicurezza.
Le email di phishing sono quasi del tutto identiche a quelle delle aziende dalle quali sembrano provenire, in quanto spesso i truffatori modificano i messaggi inviati dalle aziende, per inserire nuovi testi e il link di aggancio al sito fraudolento.

Lo smishing (dalla combinazione delle parole "SMS" e "Phishing") è il tentativo da parte dei truffatori di acquisire informazioni personali, finanziarie o di sicurezza tramite l'invio di SMS.

Il vishing (dalla combinazione delle parole "Voice" e "Phishing") è una frode telefonica in cui i frodatori cercano di indurre la vittima a divulgare informazioni personali, finanziarie o di sicurezza o a trasferire loro del denaro, spacciandosi al telefono per rappresentanti di aziende o di utenze.
Il visher (il truffatore che utilizza tecniche di vishing) sfrutta la manipolazione emotiva e trucchi psicologici per convincere le vittime a rivelare informazioni personali.
L’aggressore fa solitamente leva sull’urgenza della situazione (ad esempio, un problema da risolvere) per sollecitare risposte rapide e immediate.

Cosa devo fare se sono vittima di una truffa online?

Primo passaggio è l'immediata comunicazione all'intermediario, cioè l'istituto bancario da cui presumibilmente sono stati prelevati i soldi oggetto della truffa.
In concomitanza è fortemente consigliabile altresì presentare una denuncia formale affinchè l'Autorità Giudiziaria possa investigare e individuare il responsabile della condotta illecita.

La denuncia: truffa aggravata o frode informatica?
 
La truffa si realizza tutte le volte in cui il truffatore inganna un altra persona attraverso artifizi o raggiri e induce la vittima in errore al fine di ricavare un ingiusto profitto con altrui danno.
La truffa provoca pertanto un danno patrimoniale alla vittima, la quale fidandosi del truffatore gli consegna ad esempio del denaro.
Le truffe online sono una tipologia di truffa aggravata.
Difatti, nel caso di specie, il truffatore si approfitta di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la difesa pubblica o privata.

Rispetto alla truffa semplice che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 51 a 1.032 euro, la truffa online essendo una truffa aggravata prevede una pena più severa.
La pena prevista è infatti quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1549 euro. Il delitto di truffa aggravata è un reato procedibile d'ufficio.

Simile alla truffa online è il delitto previsto e punito dall'art. 640 ter c.p. rubricato "Frode informatica".
La frode informatica, prevista dall’art. 640 ter c.p., si configura come la condotta di “chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

Trattasi di un reato a forma libera che prevede alternativamente una condotta consistente nell'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ovvero in un intervento non autorizzato.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perchè l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso l'artificiosa manipolazione di detto sistema.
Nel caso della truffa la rete internet viene utilizzata semplicemente come “spazio” nel quale perpetrare l’attività illecita e come mezzo per portarla a compimento.

Come faccio a recuperare la somma di denaro: il ricorso all'Arbitro bancario finanziario

Dopo aver avvisato l'istituto di credito e aver denunciato il fatto all'Autorità Giudiziaria, può capitare che l'intermediario rifiuti di rifondere la vittima del danno subito.
Che cosa si può fare in questi casi?
La vittima prima di agire in via giudiziale, a pena di improcedibilità del giudizio deve esperire un tentativo di conciliazione, o con la mediazione o presentando, appunto, ricorso all’Arbitro bancario finanziario.

In questo ultimo caso la procedura viene espletata sulla piattaforma dell’Abf e si svolge interamente online, dalla fase di presentazione del ricorso fino alla decisione, e ha costi di gestione irrisori.
Il ricorso è deciso dal Collegio sulla base della documentazione presentata; la decisione è presa a maggioranza ed è motivata.

Nei casi in cui sulla questione oggetto del ricorso esista un orientamento consolidato dei Collegi, che comporti l’accoglimento della domanda del ricorrente, la controversia potrà essere gestita dall'Abf in maniera più veloce, grazie all'intervento del presidente e senza attendere la decisione del Collegio.
L’Abf normalmente giunge a una decisione nell’arco di sei mesi e, se accoglie il ricorso dell’utente, intima all’intermediario di restituire all’utente frodato le somme sottratte.

È bene, tuttavia, precisare che la pronuncia dell’Arbitro bancario finanziario, anche se favorevole , non costituisce titolo esecutivo azionabile nei confronti del prestatore di servizi di pagamento elettronici, pertanto, in caso di inottemperanza, l’utente non potrà fare altro che agire in giudizio nei suoi confronti per ottenerne il riconoscimento della responsabilità e la condanna alla restituzione della somma sottratta.

I precedenti dell'Arbitro bancario finanziario sulla truffa online

Nei casi di truffa online in cui si è pronuciato, l'Abf  ha negato il rimborso alla vittima nei metodi più “tradizionali” di phishing (o di smishing); difatti, in questi casi, si è espresso nel senso che il cliente è vittima di una colpevole credulità quanto più si consideri che tali forme di “accalappiamento” possono dirsi ormai note al pur non espertissimo navigatore di Internet.

Nei casi, invece, in cui  il  meccanismo di aggressione ha luogo attraverso un sofisticato metodo di intrusione caratterizzato da un effetto sorpresa capace di spiazzare l’utilizzatore, grazie alla perfetta inserzione nell’ambiente informatico originale e nella correlata simulazione di un messaggio che a chiunque non potrebbe apparire che genuino, l'Arbitro si è espresso favorevolemente nei confronti dell'utente, riconoscendogli il diritto al rimborso (ABF, Collegio di Roma, n. 5481/2021; Collegio di Milano, n. 22556/2019; Collegio di Roma, n. 511/2015; Collegio di Coordinamento, n. 3498/2012)

Per approfondire leggi anche:

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