Il decreto fiscale ha introdotto, a tutela di coloro che hanno acceso un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, l’abolizione del pignoramento della prima casa.
Per evitare il pignoramento della prima casa, quindi, è possibile chiedere la rinegoziazione del mutuo ma solo per procedure di pignoramento che sono state attivate tra il 1 gennaio del 2010 e il 30 giugno 2019 il cui creditore sia una banca a cui è stato rimborsato almeno il 10% del prestito erogato.
I requisiti per la procedura di rinegoziazione del mutuo sono:
- aver acceso un mutuo per acquisto della prima casa
- risiedere nella casa acquistata con il mutuo
- aver pagato almeno il 10% del debito alla banca
- avere una procedura di pignoramento scattata sull’immobile in questione tra il 1/01/2010 e il 30/06/2019
Se si è in possesso di questi requisiti è possibile presentare, entro il 31 dicembre 2021, la domanda di rinegoziazione del mutuo (per importi pari o inferiori i 250mila euro).
Il mutuo rinegoziato dovrà essere pagato in un massimo di 30 anni o, in ogni caso, non oltre il compimento degli 80 anni del richiedente.
La procedura di rinegoziazione potrebbe, in ogni caso essere respinta e in questo caso il debitore potrebbe far intervenire un parente entro il terzo grado che potrebbe ottenere la rinegoziazione in sua vece.
L’immobile, però, diventerebbe di proprietà del parente che chiede la rinegoziazione del mutuo ma il debitore ottiene il diritto di abitazione nell’immobile per 5 anni.
Ricordiamo che tutta questa procedura, in ogni caso, decade se l’immobile in oggetto cessa di essere l’abitazione principale del debitore.
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