Tra le agevolazioni previste dal Decreto Cura Italia, approvato per contrastare gli effetti economici e sanitari dell’emergenza Coronavirus, c’è la possibilità di chiedere la sospensione del mutuo sulla prima casa ovviamente a certe condizioni.
Il beneficio consiste nello stop al pagamento di 18 rate ed interessa lavoratori dipendenti, collaboratori e titolari di partita Iva colpiti dalla crisi e riguarda i mutui per l’acquisto della prima casa per un valore massimo dell’immobile di 250mila euro; non esiste un limite di reddito da dimostrare con l’Isee ma esiste un limite di tempo: l’agevolazione durerà fino a dicembre 2020.
Le ragioni per cui è possibile chiedere la sospensione del pagamento di 18 rate del mutuo sono:
- La cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato o la cassa integrazione superiore a 30 giorni;
- La cessazione del lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- La morte del titolare del mutuo o il riconoscimento di grave handicap o invalidità superiore all’80%;
- La riduzione del fatturato di oltre il 33% dal 21 febbraio 2020 per gli autonomi
Va da sé che tutte queste circostanze devono essere state dettate dall’emergenza Coronavirus. Questo significa che chi, ad esempio, ha perso il lavoro a gennaio, cioè prima che l’epidemia interessasse formalmente il nostro Paese, non avrà diritto a questa agevolazione.
Il Fondo Gasparrini, che finanzierà questa agevolazione, pagherà alle banche il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Significa che l’altra metà dovrà essere pagata dal mutuario alla ripresa dei versamenti e che sarà avvantaggiato chi ha un debito residuo scarso e sta già pagando più quota capitale che interessi.
Per quanto riguarda, invece, l’entrata in vigore, il Ministero dell’Economia dovrà specificare le modalità di attuazione.
La domanda per accedere al beneficio della sospensione del mutuo sulla prima casa va presentata in banca; in attesa che il Ministero renda noti ulteriori chiarimenti, in teoria bisognerà allegare la seguente documentazione:
- Lavoratori dipendenti: dichiarazione dell’azienda in cui si attesta la cassa integrazione o il licenziamento;
- Collaboratori: dichiarazione dell’azienda in cui si attesta che hanno perso il lavoro;
- Autonomi e liberi professionisti: autocertificazione in cui si attesta di avere subito la riduzione di 1/3 del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, facendo riferimento all’ultimo trimestre del 2019, a causa della chiusura o della riduzione dell’attività per le disposizioni legate all’emergenza Covid-19.
Non sarà la banca a decidere sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo ma la Consap, cioè la società pubblica che gestisce l’agevolazione.
La risposta arriverà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Verranno sospesi gli interessi di mora al momento della richiesta, nel caso il mutuario fosse ammesso al beneficio e fosse già in ritardo con il pagamento di qualche rata.
Per approfondire leggi anche:
Stop ai pignoramenti sulla prima casa da parte della banca: c'è il decreto
Mutui sospesi alle donne vittime di violenza: firmato l'accordo
Il beneficio consiste nello stop al pagamento di 18 rate ed interessa lavoratori dipendenti, collaboratori e titolari di partita Iva colpiti dalla crisi e riguarda i mutui per l’acquisto della prima casa per un valore massimo dell’immobile di 250mila euro; non esiste un limite di reddito da dimostrare con l’Isee ma esiste un limite di tempo: l’agevolazione durerà fino a dicembre 2020.
Le ragioni per cui è possibile chiedere la sospensione del pagamento di 18 rate del mutuo sono:
- La cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato o la cassa integrazione superiore a 30 giorni;
- La cessazione del lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- La morte del titolare del mutuo o il riconoscimento di grave handicap o invalidità superiore all’80%;
- La riduzione del fatturato di oltre il 33% dal 21 febbraio 2020 per gli autonomi
Va da sé che tutte queste circostanze devono essere state dettate dall’emergenza Coronavirus. Questo significa che chi, ad esempio, ha perso il lavoro a gennaio, cioè prima che l’epidemia interessasse formalmente il nostro Paese, non avrà diritto a questa agevolazione.
Il Fondo Gasparrini, che finanzierà questa agevolazione, pagherà alle banche il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Significa che l’altra metà dovrà essere pagata dal mutuario alla ripresa dei versamenti e che sarà avvantaggiato chi ha un debito residuo scarso e sta già pagando più quota capitale che interessi.
Per quanto riguarda, invece, l’entrata in vigore, il Ministero dell’Economia dovrà specificare le modalità di attuazione.
La domanda per accedere al beneficio della sospensione del mutuo sulla prima casa va presentata in banca; in attesa che il Ministero renda noti ulteriori chiarimenti, in teoria bisognerà allegare la seguente documentazione:
- Lavoratori dipendenti: dichiarazione dell’azienda in cui si attesta la cassa integrazione o il licenziamento;
- Collaboratori: dichiarazione dell’azienda in cui si attesta che hanno perso il lavoro;
- Autonomi e liberi professionisti: autocertificazione in cui si attesta di avere subito la riduzione di 1/3 del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, facendo riferimento all’ultimo trimestre del 2019, a causa della chiusura o della riduzione dell’attività per le disposizioni legate all’emergenza Covid-19.
Non sarà la banca a decidere sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo ma la Consap, cioè la società pubblica che gestisce l’agevolazione.
La risposta arriverà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Verranno sospesi gli interessi di mora al momento della richiesta, nel caso il mutuario fosse ammesso al beneficio e fosse già in ritardo con il pagamento di qualche rata.
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