Come coniugare le disposizioni di isolamento domiciliare e il diritto di visita dei genitori separati? Prima di affrontare da vicino quanto sta succedendo in Italia nelle ultime settimane, ricordiamo che il nostro ordinamento tutela l’interesse del figlio e del genitore non collocatario a mantenere rapporti equilibrati con i figli.
La riforma che ha interessato nel 2006 il diritto di famiglia pone come regola generale in caso di separazione dei coniugi con prole quella dell'affidamento condiviso per cercare di garantire ai minori una crescita e un’educazione serene e adeguate rispettando il diritto alla bigenitorialità.
In sede di separazione le parti o, in caso di mancato accordo, il giudice, dopo aver determinato il genitore con il quale i minori continueranno a convivere, stabiliscono anche i tempi e le modalità di presenza dei figli presso l'altro.
Proprio in ciò risiede il diritto di visita: nel diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere dei rapporti significativi con i figli, al quale fa da specchio il diritto di questi ultimi di continuare a mantenere dei rapporti con il primo. A tal fine, come accennato, vengono generalmente stabiliti sia i giorni, che le ore, che gli eventuali periodi di tempo prolungati che i minori potranno trascorrere con il genitore non collocatario.
Se il genitore non esercita il proprio diritto di visita ripetutamente, il giudice può far discendere da tale suo comportamento l'applicazione eccezionale dell'affidamento esclusivo in capo all'altro.
Il mancato esercizio del diritto di visita, inoltre, in casi estremi può comportare conseguenze anche più pesanti, ovvero sia la decadenza della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 350 del codice di procedura civile, che la responsabilità penale per il reato di cui all'articolo 570 del codice penale, che, infine, l'obbligo al risarcimento del danno.
La situazione eccezionale che sta investendo il nostro Paese, a causa del Coronavirus, pone numerosi interrogativi nelle famiglie separate che, tramite i propri legali di fiducia, chiedono maggiori delucidazioni su quanto imposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tutta l’Italia è definita «zona di sicurezza» (non si usa più il termine «zona rossa», e le vecchie «zone rosse» di Vo’ Euganeo e dei comuni del Lodigiano non esistono più) fino al 3 aprile 2020 per tentare di fermare la corsa del virus.
Non si può uscire di casa a meno che non ci siano dei comprovati motivi: il decreto parla esplicitamente di divieto di spostamento se non per «comprovati motivi di lavoro» oppure «gravi esigenze familiari o sanitarie». La linea imposta dal decreto prevede di mantenere sempre, in ogni caso, la distanza di almeno un metro dalle altre persone.
Il genitore separato che deve muoversi tra i diversi comuni al fine di raggiungere i propri figli, come chiarito anche dai Carabinieri e dal giornale “Il corriere della sera”, può farlo in quanto considerato motivo di necessità, ma con alcuni accorgimenti.
Come tutte le persone che effettuano spostamenti deve dotarsi di un’autocertificazione, scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno, al fine di giustificare il trasferimento presso un altro domicilio. In questo caso, siccome si tratta di un’esigenza familiare a scadenze fisse, il genitore separato può avvalersi di un unico modulo dove deve precisare la tipologia di impegno e la frequenza degli spostamenti e allegare il verbale di separazione per dimostrare di dire la verità, in caso di eventuale controllo da parte della Polizia municipale e delle forze di polizia.
Da non dimenticare che si tratta comunque di uno spostamento con conseguente possibilità di contatto con altre persone, di conseguenza si raccomanda la prudenza e un certo senso di responsabilità individuale: è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e ai soggetti nei confronti dei quali è stato disposto l’obbligo della quarantena per un periodo di 14 giorni.
La condotta posto in essere da chi viene sorpreso a non rispettare l’obbligo di quarantena rientra tra e fattispecie di reato ed è punibile ai sensi dell’art. 650 del codice penale. Questo articolo punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206 “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, se il fatto non costituisce più grave reato”; in tal caso, in aggiunta, potrebbero essere contestati i reati di falso in dichiarazione fino ad arrivare al contagio volontario nel caso di soggetti positivi trovati in circolazione eludendo la misura dell'isolamento domiciliare
In merito si è recentemente pronunciato il Tribunale di Bari che, di fatto, ha sospeso le visite ai figli da parte di un padre che lavora e vive in un Comune diverso da quello dove risiedono i figli con la madre per evitare il rischio di contagio (qui l'articolo: Il padre lavora e vive in un comune diverso: sospese le visite ai figli )
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