Il Tribunale di Bari, con ordinanza depositata in data di ieri ha preso un’importante decisione in merito alle visite figli-genitori non collocatari in riferimento all’attuale emergenza COVID 19.
Il provvedimento è stato preso nell’ambito di una causa di separazione di una coppia di coniugi ove è stato deciso l’affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre.
Attualmente i due genitori vivono in due comuni diversi, seppur nella stessa provincia: il padre aveva richiesto di proseguire le visite ai figli mentre la madre si era opposta dal momento che il padre lavora in un call-centre ed ha quindi frequentazioni con un numero indeterminato di persone , rendendosi così un veicolo di infezione per i piccoli.
Il Tribunale di Bari, 1 sezione, accogliendo la richiesta della madre, si è pronunciato per la ”sospensione delle visite tra il padre ed i figli fino a quando non sarà superata l’attuale emergenza epidemiologica in atto”.
In questo modo il diritto di visita del padre subisce una evidente compromissione, sia pur temporanea, ma il giudice ha ritenuto che ”in questo particolare momento storico deve ritenersi assolutamente prevalente la tutela del diritto dei minori rispetto al diritto del padre a godere sia dell’affetto che della presenza dei suoi figli”.
L’ordinanza presidenziale cita, a tal proposito, il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo e l’ordinanza dei ministri della Salute e dell’Interno, che hanno stabilito le note restrizioni alla libertà personale ed il divieto di trasferimento o il semplice spostamento di persone in un Comune diverso da cui ci si trova.
Tale orientamento supera la precedente impostazione che di fatto consentiva gli spostamenti per le visite ai figli anche durante l’emergenza del Coronavirus ritenendo prevalente tra due fondamentali diritti costituzionali, la tutela del diritto della salute dei minori su quello della tutela alle relazioni familiari.
L’ordinanza recita testualmente: “ il diritto paterno ad incontrare i figli , in presenza della pericolosissima espansione della epidemia in corso, che non accenna ancora a ridurre la sua aggressività tanto da essere stata qualificata dall’OMS pandemia, deve considerarsi quindi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi a rischio di contagio, nel quale poi potrebbero essere veicolo essi stessi, e ciò sia in ossequio al divieto normativo di spostamento tra comuni, , sia in forza dell’assoluta preminenza del diritto alla salute dei minori, che può essere compromesso dai contatti con il genitore, il quale sta continuando a lavorare in un call-centre”.
Ma le possibilità di incontro, almeno virtuale, non cessano del tutto: il provvedimento giudiziale si preoccupa di ordinare alla madre durante questo periodo di ”favorire i contatti audio-video anche plurigiornalieri tra il padre e i suoi figli, attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici disponibili”.
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