In data 7 marzo 2025 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Nordio, del Ministro dell’Interno Piantadosi, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Rocella e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Casellati, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione del delitto di femminicidio.
Tale intervento normativo è il primo tassello di un progetto più ampio, avviato con la commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio, che punta a varare entro fine legislatura un Testo Unico contro la violenza sulle donne per riordinare e armonizzare la copiosa produzione legislativa sul tema.
Questo intervento si inserisce nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.
Il nuovo articolo 577 bis c.p.
Con il disegno di legge viene introdotto un nuovo articolo 577 bis c.p. rubricato “Femminicidio” il quale prevede che “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo.
Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.»
In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.
Nel caso di maltrattamenti di familiari o conviventi, oggi puniti con la reclusione da tre a sette anni (pena che cresce se sono coinvolti figli minorenni, donne incinte o disabili), «la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità».
Negli stessi casi, la pena è aumentata da un terzo a due terzi - secondo lo schema di Ddl - per quanto riguarda le minacce e il revenge porn.
Ulteriori interventi
Il disegno di legge prevede anche specifici interventi sempre nel quadro generale di prevenzione del fenomeno:
- l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso;
- specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
- il parere della vittima, seppur non vincolante, in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;
- nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l’applicazione all’imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari;
- interviene sulla limitazione dei benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;
- introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;
- rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
- estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio;
- introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale.
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