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L'ammonimento del questore per atti persecutori

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L’ammonimento consiste nell’intimazione, rivolta dal Questore all’autore delle condotte, ad astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia, minaccia, violenza o intrusione nella vita altrui.
Il destinatario del provvedimento viene invitato, inoltre, a partecipare ad un percorso sulla consapevolezza del disvalore sociale e penale delle sue condotte e a recarsi presso centri specializzati presenti sul territorio.


Si tratta di un provvedimento amministrativo, preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili; dunque, il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto teso a evitare che le azioni sanzionate persistano e provochino danni irrimediabili.

I presupposti e la procedura per l'emissione dell'ammonimento

La procedura inizia con la presentazione di una segnalazione da parte della vittima alle autorità competenti, tipicamente alla questura locale.
È bene specificare che l'ammonimento non può essere attivato nel caso in cui la persona offesa abbia già presentato la querela; la segnalazione deve essere supportata da elementi probatori che attestino la natura persecutoria dei comportamenti subiti.

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso ritenga fondata l’istanza, convoca e ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.
Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

L’ammonimento del questore può essere emesso quando vi sono elementi sufficienti a ritenere che una persona stia compiendo atti idonei a costituire il reato di stalking, come definito dall’articolo 612-bis del Codice Penale.

Per l’attivazione di questo strumento, non è necessario attendere la configurazione piena del reato, ma è sufficiente la presenza di comportamenti che, per intensità, modalità e persistenza, possano indurre uno stato di ansia o paura nella vittima, o costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

Chi riceve l’avviso di convocazione del questore, dovrà presentarsi entro il termine stabilito (in genere, quindici giorni) per essere sentito.
Ha diritto di prendere visione dell'istanza di ammonimento e di depositare una memoria scritta e altri documenti idonei a discolparsi.

Le ulteriori conseguenze dell'ammonimento del questore

L’ammonimento del questore potrebbe inoltre comportare altre conseguenze di tipo indiretto, come ad esempio, in primo luogo, l’ammonimento rende procedibile d’ufficio il reato di stalking.

Inoltre, in caso di condanna a seguito di processo, la pena è aumentata nei confronti di colui che aveva subito l’avvertimento del questore.
Altresì, la persona ammonita potrebbe facilmente vedersi sospesa o revocata la licenza di porto d’armi, in quanto la condotta (presunta) dello stalking farebbe venir meno in capo al soggetto ammonito i requisiti della buona condotta e dell’affidamento di non abusare delle armi, per legge imprescindibili ai fini della titolarità di una licenza del genere.

Per quanto riguarda la sorte delle armi detenute, spetta al Prefetto, informato dal questore del provvedimento di ammonimento, valutare se adottare o meno il provvedimento di divieto di detenzione armi nei confronti del soggetto ammonito.
L'ammonimento non incide sulla fedina penale, ma se non revocato rimane agli atti dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le impugnazioni del provvedimento

Il destinatario dell'ammonimento può proporre ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente (TAR), o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Quanto dura l'ammonimento?

L’ammonimento non ha una durata predeterminata; di conseguenza, esso decade soltanto se formalmente revocato dal questore, annullato a seguito di impugnazione  oppure se il provvedimento stesso non ha più senso di esistere, ad esempio perché la vittima è nel frattempo deceduta per cause naturali e, pertanto, non c’è più alcuna possibilità che il reato possa essere reiterato.
Con riferimento alla revoca, la stessa  non è sempre ammessa:  il provvedimento non è revocabile se la persona offesa ha presentato querela nel termine di 6 mesi.

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