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All'interno delle vicende familiari che portano i coniugi o i partner a perseguire la via giudiziaria per ottenere una regolamentazione delle proprie vicende future, possono inserirsi situazioni pregiudizievoli, non solo per i protagonisti del procedimento, ma anche per i minori facenti parte del nucleo.
Gli esempi più gravi di tali situazioni sono sicuramente riferibili ai maltrattamenti in famiglia e/o alle violenze che avvengono all'interno delle mura domestiche, siano esse fisiche o meramente psicologiche.
Tuttavia, non è necessario che i comportamenti contrari agli interessi della famiglia sfocino in azioni aggressive per poter comportare un pregiudizio a quei medesimi interessi, bensì potrebbero risolversi anche in comportamenti di non collaborazione tra i genitori o ostruzionistici del rapporto genitori-figli.
Proprio in ragione del fatto che i comportamenti appena descritti, di fatto, comportano un pregiudizio, più o meno grave, nei confronti sia degli adulti che, a maggior ragione, dei minori, la recente riforma Cartabia, incentrata sul diritto di famiglia, ha introdotto uno specifico strumento di tutela, al fine di impedire il protrarsi degli stessi, previsto attualmente dall'art. 473-bis.15 e denominato provvedimenti indifferibili.
I provvedimenti indifferibili nel processo di famiglia
L'introduzione di questi provvedimenti elimina una lacuna presente nella regolamentazione precedente, prevedendo la possibilità di intervento del Giudice anche in un momento antecedente all'effettiva instaurazione del processo e quindi alla fase di merito.
Infatti, già nel momento in cui viene depositato il ricorso inerente alla separazione, al divorzio o alla regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli, il Giudice può disporre l'applicazione di una misura cautelare provvisoria nei limiti di quanto richiesto dalla parte ricorrente.
L'art. 473-bis.15 non prevede una specifica elencazione delle misure adottabili, bensì stabilisce dei precisi requisiti, in presenza dei quali, la parte interessata, può ottenere il provvedimento.
La legge richiede che in questi casi vi sia la presenza di un pregiudizio imminente e irreparabile: la natura del rischio può essere la più varia, dai contrasti tra i genitori, quando pregiudizievoli per gli interessi dei figli negli ambiti di rilevante importanza, come la salute, fino alle violenze fisiche o psicologiche;
Altresì la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento: per evitare tale conseguenza i provvedimenti indifferibili vengono assunti inaudita altera parte, cioè senza contradditorio, proprio per evitare che la controparte possa modificare quei comportamenti censurati nella richiesta, prima dell'applicazione della misura, rendendola in concreto inattuabile, in quanto divenuta superflua.
Con il medesimo decreto con cui il Giudice decide per l'applicazione della misura maggiormente corrispondente all'esigenza avanzata dalla parte richiedente, fissa entro i successivi 15 giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili adottati.
Di conseguenza il contraddittorio tra le parti si instaura solo successivamente, appunto, in questa udienza.
Alcune delle situazioni che potrebbero giustificare la richiesta e la conseguente applicazione dei provvedimenti provvisori sono, ad esempio, i casi in cui un genitore non permetta all'altro di far iniziare al figlio un percorso psicologico, soprattutto quando suggerito dalla scuola frequentata dal medesimo.
In questo caso il provvedimento indifferibile ben potrà eliminare la condotta ostruzionistica posta in essere dal genitore contrario e permettere l'inizio delle visite, per una migliore tutela della salute del figlio.
I provvedimenti indifferibili potrebbero avere anche un contenuto patrimoniale: si pensi al caso in cui uno dei due coniugi decida unilateralmente di abbandonare la famiglia, lasciandola sprovvista dell'opportuno sostentamento economico. Il contenuto della misura cautelare obbligherà il coniuge a versare un assegno al fine di eliminare il pregiudizio creatosi.
Da ultimo nel caso in cui vi sia una denuncia di maltrattamenti in famiglia o di violenze perpetrate ai danni del coniuge o dei minori, il Giudice potrebbe emettere un provvedimento in cui sancisce un divieto di avvicinamento ai componenti della famiglia ed anche ai luoghi dai medesimi frequentati, adottando di fatto un provvedimento che ha natura strettamente penalistica.
Si ricorda, infine, che i provvedimenti indifferibili sono immediatamente esecutivi e pertanto, in caso di inadempimento e mancato rispetto della previsione, potranno essere azionati nelle opportune sedi al fine di richiedere una tutela in via definitiva e non più solamente cautelare.
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