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La violenza assistita è motivo di sospensione della responsabilità genitoriale

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La quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in termini categorici sulle conseguenze derivabili dalla condanna per maltrattamenti in famiglia. Infatti nella sentenza numero 34504 del 3 dicembre 2020 si legge che "la violenza assistita è idonea a costituire la base giuridica per la sospensione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 34 c.p., comma 2".


In particolare per violenza assistita devono intendersi i comportamenti vessatori che coinvolgono indirettamente i minori, rendendoli spettatori involontari e passivi delle liti tra i genitori; tecnicamente tali condotte violente costituiscono una circostanza aggravante del reato, ex art. 61 c.p. comma 1, n. 11 quinquies, tutte le volte in cui ne venga accertata l'abitualità e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei bambini.

Nel caso di specie, l'imputato si è reso reo di aver posto in essere per anni delle azioni prevaricatrici nei confronti della compagna in presenza dei figli minori: l'uomo era solito perpetrare costanti soprusi nei confronti della compagna, vittima di sequestri e di lesioni: ad esempio, in presenza dei bambini è accaduto che il compagno la tenesse bloccata al letto con le manette ai polsi per diverse ore, tagliandole forzatamente i capelli e stringendole le braccia al collo, fino a quando la donna non veniva liberata dagli agenti di polizia, chiamati da una delle figlie.

Pertanto i giudici hanno ritenuto che tutte le condotte di reato imputate al soggetto, proprio in quanto aggravate dalla presenza dei figli minori, siano tali da  costituire un'idonea base giuridica per la sospensione della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 34 c.p. comma 2; quest'ultimo, infatti, ammette la sospensione della responsabilità genitoriale del soggetto che ne abbia abusato ponendo in essere condotte che ledano direttamente o indirettamente la salute psicofisica della prole, tant'è che è ormai assodato che la violenza e la sopraffazione incidono sulla crescita e sull'evoluzione psico-fisica del bambino, segnandone indelebilmente il carattere e la memoria.

La fattispecie è risultata interessante, tra l'altro, sul tema del concorso tra il reato di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. In particolare la giurisprudenza ha affermato che le due fattispecie concorrono se la condotta di privazione della libertà personale della vittima, configura un "picco esponenziale" dei maltrattamenti perpetrati, dotato di una valenza autonoma e carico di un ulteriore disvalore.

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