Ascolta "Adozione internazionale per i single: via libera dalla Consulta" su Spreaker.
Con una recente pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il passaggio della legge numero 184 del 1983, in cui non si includevano i singoli individui fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero, lasciando di fatto via libera all'adozione internazionale per i single.
I requisiti per l’adozione internazionale
L’art. 29 bis della Legge 184 del 1983 nel delineare i requisiti per l’adozione internazionale richiama l’art. 6 della medesima Legge.
Tale norma prevede che gli aspiranti genitori:
- debbano essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto
- i richiedenti devono dimostrare di essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare;
- la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
- la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite è derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
Con la sentenza in commento, tuttavia, si apre la possibilità di procedere all'adozione internazionale per le persone singole.
Il caso e la Sentenza n. 33/2025
La sentenza della Corte Costituzionale trae origine dal caso di una donna di Firenze non sposata che nel febbraio 2019 aveva presentato al Tribunale per i minorenni di Firenze la dichiarazione di disponibilità all’adozione.
Il Tribunale aveva rilevato che la sua richiesta violava la legge sulle adozioni e aveva chiesto alla Corte Costituzionale di valutare se tale esclusione fosse incostituzionale.
Nel procedimento davanti alla Corte Costituzionale si costituiva anche l'Avvocatura dello Stato, la quale si opponeva a tale dichiarazione di incostituzionalità ribadendo che l'accoglimento di tale richiesta avrebbe poi creato una diversa disciplina con l'adozione nazionale, per la quale vigono ancora i requisiti di cui all'art. 6 della Legge 184/1983, cioè l'obbligo per gli aspiranti genitori di essere coniugati.
Nonostante ciò, la Corte Costituzionale ha dichiarato che il passaggio dell'art. 29 bis è in contrasto con l’articolo 2 e il comma 1 dell’articolo 117 della Costituzione, e limita eccessivamente l’interesse dell’aspirante genitore.
Difatti, l'art. 2 della Costituzione recita che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Il più specifico art. 117 afferma sostanzialmente che l'Italia deve applicare gli obblighi internazionali; in questo caso l'obbligo a cui fanno riferimento i giudici è quello contenuto nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che all'articolo 8 recita che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare", e che "non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto" se non in specifiche eccezioni.
In particolare, per la Corte Costituzionale il divieto «non è più funzionale all’esigenza di assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo status filiationis»; difatti per i Giudici l'aprioristica esclusione delle persone singole dalla genitorialità adottiva non è un mezzo idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso, rilevato altresì che già in passato il legislatore in alcune limitate ipotesi ha riconosciuto che la persona singola è, in astratto, idonea ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore, finanche in contesti non privi di criticità o rispetto a minori che richiedono un particolare impegno.
La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.
L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.
La Corte ha rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore; considerando che tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore.
Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte ha altresì osservato che, nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di “riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso”».
Via libera all'adozione internazionale per i single
Alla luce di tale sentenza, dunque, il single potrà pertanto essere dichiarato, dal Tribunale per i minorenni, idoneo all’adozione internazionale di un minore.
Tuttavia, l’adozione internazionale del single sarà in concreto possibile solo se nel Paese d’origine del minore è ammessa l’adozione da parte di persone non coniugate e se l’autorità del Paese d’origine medesimo deciderà che l’adozione da parte del single effettivamente corrisponde all’interesse del minore.
Ulteriore questione riguarda poi l'adozione nazionale, rispetto alla quale come già detto vige ancora il limite del matrimonio, tuttavia, è bene specificare che la sentenza della Consulta è destinata ad avere applicazioni anche per i bimbi nati in Italia e che sono in condizione di abbandono, diversamente di creerebbe un trattamento disparitario tra i bambini italiani e i bambini stranieri nella stessa condizione.
Come funziona l’adozione internazionale?
Gli aspiranti genitori, a questo punto indifferentemente coniugati o single, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Il tribunale per i minorenni trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.
I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli
indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
In presenza dei requisiti previsti dalla legge, il Tribunale per i Minorenni emette il decreto di idoneità, il quale conserva la sua efficacia per tutta la durata della procedura di adozione, tuttavia gli aspiranti genitori devono conferire incarico ad un ente autorizzato entro un anno dalla sua comunicazione, in caso contrario il decreto perde efficacia e occorre ri-presentare la dichiarazione di disponibilità per l’adozione internazionale con richiesta di idoneità.
Dunque, al fine di continuare la procedura è obbligatorio rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali il cui elenco è pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali.
L'ente autorizzarto segue i genitori e svolge le pratiche necessarie per tutta la complessa procedura, oltre a trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.
Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Per approfondire leggi anche:
Affidamento preadottivo, riconoscimento del figlio e anonimato della madre
Neonati abbandonati: affido, adozione e riconoscimento
L'adozione di maggiorenne
La madre che non riconosce il figlio biologico: i neonati abbandonati
La Cassazione introduce l'istituto dell'adozione mite