Ascolta "L'adozione di maggiorenne" su Spreaker.
L'adozione è un istituto giuridico che consente il formarsi dello stato di filiazione, che sorge non già per vincolo di sangue, ma per un rapporto giuridico costituito mediante il consenso di un adottante e di un adottato, con le forme e le condizioni stabilite dalla legge.
Gli art. 291 e seguenti del codice civile disciplinano l'adozione del maggiorenne, che sia per i requisiti che per le finalità si distingue da quella di soggetto minorenne.
I requisiti per adottare un maggiorenne
Stante la particolarità dell'istituto, le legge prevede requisiti indispensabili per la dichiarazione di adozione di soggetto maggiorenne.
In particolare, la normativa prevede che in capo all'adottante sussistano le seguenti condizioni:
1) l’adottante deve aver compiuto 35 anni. In casi eccezionali, il tribunale può autorizzare l’adozione anche se l’adottante ha solo 30 anni;
2) la differenza di età tra adottante e adottando non deve essere inferiore a 18 anni;
3) l’adottante può essere indifferentemente single o sposato;
4) avere la capacità di agire;
Invece, l'adottando:
1) deve essere maggiorenne;
2) non può essere figlio adottivo di un'altra persona, a meno che gli adottanti siano coniugi tra loro: entrambi possono adottare la medesima persona, sia contestualmente sia con atti successivi, anche se la norma nulla prevede sul punto;
3) deve possedere la capacità d'agire;
La normativa prevede altresì ulteriori requisiti necessari per la dichiarazione di adozione:
- Il consenso all’adozione sia dall’adottante sia dall’adottando;
- l’assenso all’adozione da parte dei genitori dell’adottando;
- l'assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando non legalmente separati;
- l'assenso dei figli dell'adottante;
L'assenso costituisce un controllo esterno a tutela della famiglia, poiché il Legislatore, con l'introduzione dell'adozione di maggiorenne, ha chiaramente voluto evitare che l'adozione divenisse uno strumento di deterioramento degli stretti rapporti familiari preesistenti, né che venisse in qualche modo leso il diritto successorio od alimentare dei figli.
I diritti successori
Con riferimento alla presenza dei figli dell'adottante, è necessario evidienziare come dalla lettura della normativa, in particolare l'art. 291 c.c. emerge chiaramente che dall'adozione del maggiorenne siano esclusi i soggetti con già dei figli.
Tale limite è retaggio dell'originale finalità dell'istituto giuridico: garantire una discendenza a tutti coloro i quali non avevano figli biologici in modo da consentire a questi la trasmissione del proprio patrimonio e del cognome.
Tale ultima finalità è andata sempre di più a perdersi, anche alla luce dell'importante riforma sulla famiglia del 1975, lasciando sempre di più il posto alla cosiddetta "affectio"; l'adozione di maggiorenne deve in primo luogo salvaguardare il legame creatosi tra l'addotante e l'adottando.
Con la sentenza n.557 del 19 maggio 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo del codice civile nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano già propri discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Con tale sentenza, dunque, si è voluto ampliare l'applicazione dell'istituto dell'adozione di persona maggiorenne anche a quei casi in cui l'adottante fosse già genitore.
In questo caso però requisito necessario rimane il consenso dei figli dell'adottante.
Con una seconda pronuncia, sentenza n.245/2004, la Corte Costituzionale è intervenuta nuovamente affermando l'illegittimità costituzionale dell'articolo del codice civile nella parte in cui non si esclude l'adozione quando l’adottante abbia dei figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni capaci e non consenzienti.
A questa sentenza, però, la Giurisprudenza sembra opporsi, affermando che la presenza di figli minorenni non preclude in modo assoluto l’adozione: spetterà al giudice del merito valutare, caso per caso, la convenienza dell’adozione nell’interesse dell’adottando.
Tale convenienza sussiste, ad esempio, quando detto interesse trovi effettiva e concreta realizzazione nel costituendo vincolo formale, vale a dire nella comunione di intenti dei membri del nucleo domestico, compresi i figli dell’adottante (Cass., sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2426).
Gli effetti dell'adozione
Gli effetti della dichiarazione di adozione in capo all'adottando maggiorenne sono i seguenti:
1) conserva tutti i diritti e i doveri verso la propria famiglia di origine;
2) acquista il diritto di utilizzare il cognome dell’adottante;
3) acquista diritti successori;
4) acquista il diritto agli alimenti.
Invece, non si crea alcun rapporto tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve alcune eccezioni come gli impedimenti matrimoniali.
Sul punto, si riporta una recente pronuncia della Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 135/2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299 del Codice Civile, nella parte in cui non consentiva, con la sentenza di adozione, di aggiungere in posposizione anzichè anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età.
Da oggi quindi è possibile che il nuovo cognome venga aggiunto al precedente se adottante e adottando manifestano nel Ricorso la loro volontà in tal senso.
Nei confronti dell'adottante, si producono i seguenti effetti:
• l’adottante avrà l’obbligo di mantenimento verso l’adottando;
• non si crea alcun rapporto tra l’adottante e la famiglia dell’adottando;
• l’adottante non potrà vantare diritti di successione nei confronti dell’adottando.
La revoca dell'adozione
Gli effetti dell'adozione di maggiorenne possono cessare in caso di revoca, solo per i seguenti motivi:
- indegnità dell'adottato
- indegnità dell'adottante
In entrambi i casi la revoca dell'adozione può essere richiesta da una delle due parti al Tribunale allorquando:
1. l'adottato o l'adottante abbiano attentato alla vita dell'altra parte o del suo coniuge o dei suoi discendenti o ascendenti;
2. l'adottato o l'adottante si siano reso responsabili nei confronti dell'altra parte, del suo coniuge, dei suoi discendenti e ascendenti di un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni
La revoca viene pronunciata con sentenza dal giudice ed ha effetto dal passaggio in giudicato della medesima; da quel momento viene meno lo status di figlio adottivo e tutto ciò che ne consegue.
Il procedimento
La richiesta di adozione deve essere presentata avanti il Tribunale ove ha la residenza l'adottante.
Si introduce con ricorso, in seguito al quale il Tribunale fissa l' udienza al fine di acquisire tutti i consensi previsti per legge; l'Autorità Giudiziaria ha l'obbligo non solo di verificare i requisiti previsti dalla norma, ma altresì la convenienza dell’adozione per l’adottando.
In caso di esito positivo il Tribunale emette il decreto di adozione che viene trasmesso all’ufficiale di Stato civile per essere trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
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