Novità

Modifica mantenimento: è possibile l'aumento se un figlio raggiunge l'indipendenza economica?

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Ascolta "Modifica mantenimento: è possibile l'aumento se un figlio raggiunge l'indipendenza economica?" su Spreaker.

In caso di separazione o divorzio tra coniugi con figli minorenni, il Giudice come è noto dispone un assegno di mantenimento in favore degli stessi, per far in modo che, il genitore non collocatario, cioè colui presso il quale non dimorano abitualmente i figli, possa comunque contribuire economicamente al loro sviluppo e crescita.


Tale emolumento viene quantificato dal Tribunale sulla base di una valutazione che ha ad oggetto diversi documenti inerenti ai coniugi, ma soprattutto che riguardano le loro consistenze economico-finanziarie.
Non dimentichiamoci infatti che i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, dettato previsto dall'art. 316 c.c. che regolamenta la responsabilità genitoriale.

Proprio da tale principio discende la necessità di prevedere un assegno di mantenimento per i figli minori e anche per quelli che abbiano compiuto la maggiore età, ma che non siano, per colpa a loro imputabile, economicamente autosufficienti.

L'assegno, tuttavia, può essere sempre revisionato, come stabilito dall'art. 337 quinquies c.c. secondo cui: "i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità di contributo".

Proprio tale possibilità è oggetto della recentissima decisione della Corte di Cassazione n. 17885/2023.
 
Il caso prende il via da una domanda di revisione delle condizioni di divorzio nella quale sia il Tribunale di primo grado, che la Corte d'Appello, ritengono corretta la richiesta avanzata dal padre di revocare l'obbligo alla contribuzione del mantenimento alla figlia divenuta economicamente indipendente e rigettano, invece, la domanda proposta dalla madre che chiedeva, stante la revoca, l'incremento del contributo economico per l'altro figlio, ancora minorenne.

Proprio la madre adisce la Corte di Cassazione, la quale nella propria motivazione stabilisce che: "il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno di mantenimento, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto e ad adeguare l'importo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale".

Tale motivazione, viene giustificata dal fatto che sia l'art. 337 quinquies, sia l'art. 9 della L. 898/1970 c.d. sul divorzio richiedono dei giustificati motivi per poter procedere alla modifica delle condizioni, motivi che devono essere sopravvenuti e devono potersi qualificare come fatti nuovi, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza di divorzio era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.

I Giudice della Suprema Corte, dunque, danno piena ragione ai rilievi effettuati dalla Corte d'Appello per la quale "nel caso in cui uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dei figli, qualora uno di questi beneficiari raggiunga l'indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell'assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sé l'accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico".

Per approfondire leggi anche:

Bonus genitori separati

L'assegno unico è compreso nel mantenimento per i figli?

Figli da una nuova relazione: c'è riduzione dell'assegno di mantenimento?

Mantenimento del figlio maggiorenne: cambia l'orientamento

Cassazione: va restituito l'assegno di mantenimento per i figli indipendenti

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo