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Cassazione: va restituito l'assegno di mantenimento per i figli indipendenti

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Dal 1991 un padre versa il mantenimento per le figlie che, nel frattempo, si sono laureate e sposate. Pochi giorni fa la sentenza che sottolinea come per la moglie si sia trattato di appropriazione indebita e che vede riconosciuto all'uomo il diritto a riavere quanto versato.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3659 del 2020, depositata il 13 febbraio, chiarisce come l’irripetibilità delle somme versate dall’obbligato all’ex coniuge sia ammessa solo quando gli importi riscossi abbiano assunto una funzione alimentare; di tale funzione non beneficiano i figli maggiorenni che ormai abbiano raggiunto l’indipendenza economica.

Il caso.

Il Tribunale di Taranto, oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi, aveva stabilito a carico del marito il pagamento di un contributo al mantenimento delle figlie fino all’ottenimento della laurea.

Il padre agiva in giudizio a causa della notificazione nei suoi confronti di un atto di precetto per il pagamento del contributo di mantenimento del padre nei confronti delle figlie relativo agli ultimi 5 anni; questo contributo era stato pagato dal padre nonostante non fosse obbligato in quanto entrambe le figlie hanno terminato gli studi universitari e hanno contratto matrimonio.

Ciò che chiede il padre in giudizio è la restituzione di quanto pagato e la condanna all’ex moglie al risarcimento del danno per l’appropriazione indebita delle somme; il Tribunale, in primo grado, e la Corte d’Appello in secondo, rigettano la pretesa restitutoria, così il padre ricorre in Cassazione.

La Corte di Cassazione adita sottolinea nel caso di specie il venir meno dell’obbligo di mantenimento del padre nei confronti delle figlie, in quanto con il matrimonio contratto nel 1994 e nel 1998 hanno raggiunto la definitiva indipendenza economica ed evidenzia come tale obbligo sia già venuto meno con il conseguimento del diploma di laurea a causa di un accordo tra i coniugi in sede di divorzio; proprio per tale motivo l’ex marito è esonerato in futuro da ulteriori pagamenti.

La proposizione inoltre dell’azione restitutoria delle somme indebitamente corrisposte da parte del padre è ammessa ai sensi dell’art. 2033 c.c., spetterà al Giudice valutarne la fondatezza.

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