Il mantenimento dei figli maggiorenni è un tema attuale e problematico, in quanto porta continuamente gli organi giudicanti a valutare i casi pratici e le diverse implicazioni dell’istituto al fine di stabilirne i limiti e le condizioni.
La vicenda ha ad oggetto il ricorso presentato da un padre in Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, la quale stabilisce l’obbligo al genitore di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, in questo caso addirittura trentenne, avvocato non ancora del tutto economicamente autosufficiente, attraverso la corresponsione di un assegno mensile.
Sia la Costituzione sia il Codice Civile impongono ad entrambi i genitori l’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole tenendo conto delle risorse economiche a loro disposizione, prevedendo inoltre che questo tipo di obbligo non cessi di diritto al raggiungimento della maggiore età o al conseguimento di un mero titolo di studio universitario.
Sarà il Giudice, una volta valutate le circostanze del caso concrete, ad analizzare, con prudente apprezzamento, le specificità di ogni ipotesi e, eventualmente, a disporre in favore del figlio maggiorenne non ancora indipendente un assegno periodico.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione si allinea con la decisione assunta dalla Corte d’Appello e dopo aver tenuto conto dei criteri di rigore previsti dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, tra cui l’età della figlia, l’effettivo conseguimento di un certo livello di competenza professionale e teorica, l’impegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa e la complessiva condotta dell’avente diritto, stabilisce che il padre debba provvedere a contribuire al mantenimento della figlia.
Il diritto del figlio si spiega nei limiti del perseguimento di un percorso di formazione, tenendo conto delle sue capacità e delle sue inclinazioni, le quali devono essere conciliabili con le condizioni economiche dei genitori; resta fermo il diritto del padre a richiedere la revoca dell’assegno di mantenimento nel momento in cui la figlia godrà di un reddito idoneo a renderla indipendente.
Per fare chiarezza: non qualsiasi impiego fa terminare l’obbligo del mantenimento, non è necessario un lavoro stabile ma deve sussistere un reddito o un patrimonio tali da garantire un’autosufficienza economica; il figlio deve trovare quindi un’occupazione che gli consenta un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale e un reddito corrispondente alla sua professionalità.
Diverso è invece il caso che il figlio non riesca a rendersi economicamente autosufficiente per propria negligenza: in questo caso per il genitore non vi è obbligo al mantenimento come spiegato in un altro nostro articolo che trovate negli approfondimenti.
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