La Pensione e il Reddito di cittadinanza sono stati introdotti nel nostro ordinamento tramite il Decreto Legge del 28 gennaio 2019. Cerchiamo di comprendere come sono strutturati anche in rapporto ad eventuali assegni di mantenimento
Il Reddito di cittadinanza è inteso sia come misura fondamentale a garanzia del diritto al lavoro sia come misura di contrasto alla povertà diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione e alla cultura ai fini dell’inclusione sociale.
Il titolare del Reddito di cittadinanza deve dare immediata disponibilità al lavoro, deve sottoscrivere il Patto per il Lavoro ed è obbligato ad accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, le quali devono prevedere una retribuzione superiore a € 858,00, devono essere coerenti con le esperienze maturate dal soggetto e la sede lavorativa non deve distare a più di 100 km dal luogo di residenza.
La Pensione di cittadinanza è, invece, intesa come misura di contrasto alla povertà delle persone anziane e spetta a coloro che abbiano più di 67 anni di età; non ha il fine di permettere l’inserimento nel mercato di lavoro, si caratterizza per il suo essere un sussidio a integrazione del reddito delle persone anziane in difficoltà ed è completamente svincolata dall’assolvimento di qualsiasi obbligo.
Una volta chiariti i contorni del Reddito e della Pensione di cittadinanza cerchiamo di chiarire quale incidenza essi possono avere nel giudizio sull’assegno di mantenimento.
Per quanto riguarda l’assegno di separazione, in base alla giurisprudenza prevalente, il Giudice può negare, anche al coniuge disoccupato, l’assegno di mantenimento se risulti accertata una sua possibilità di ricollocazione sul mercato del lavoro.
Si tratta di una valutazione ponderata e dovrà essere calata nelle singole realtà familiari, tenendo conto, oltre della possibilità per il richiedente di svolgere un’attività retribuita con il Reddito di cittadinanza, di altri fattori fra i quali la presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.
Per quanto riguarda l’assegno divorzile, il Giudice procede alla comparazione delle condizioni economiche-patrimoniali delle parti e qualora risulti che il richiedente non disponga di adeguati mezzi o che sia impossibilitato a procurarseli quantificherà l’assegno divorzile in misura tale da garantire un livello reddituale adeguato al contributo apportato.
Nel caso in cui l’assegno divorzile abbia natura assistenziale e compensativa e dipenda quindi dalle scelte fatte in costanza di matrimonio, la valutazione da effettuare è leggera per quanto concerne l’incidenza del Reddito di cittadinanza, il quale si trasformerebbe in un vantaggio a favore non solo del soggetto beneficiario dell’assegno ma anche di quello obbligato all’assegno.
Nel caso in cui l’assegno divorzile invece abbia natura solo assistenziale e dipenda dall’inerzia del richiedente sia in campo lavorativo, sia in campo familiare, la valutazione da effettuare è molto più rigorosa e il Giudice sarà tenuto a valutare caso per caso.
Si ritiene che, anche per la Pensione di cittadinanza, nonostante la situazione sia molto più semplice in quanto viene concessa alle persone anziane con età superiore ai 67 anni, la valutazione dovrà essere fatta caso per caso e dovrà essere presa in considerazione la diversa natura dell’assegno divorzile.
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