La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28282 del 11 settembre – 04 novembre 2019, ha stabilito che se il condominio è dotato di un sistema di contabilizzazione del calore come le valvole termostatiche, le spese di riscaldamento dei singoli condomini vanno ripartite in base al consumo effettivamente realizzato senza considerare la quota millesimale.
Il caso. Un condomino agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano per ottenere la declaratoria di nullità di una delibera assembleare, la quale aveva espressamente disposto il riparto delle spese condominiali al 50% in base al consumo e il restante 50% in base ai valori millesimali in merito alla quota di spese di riscaldamento.
Avendo il Tribunale rigettato l’impugnazione della delibera, l’attore proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Milano, la quale stabiliva che l’illegittimità dei criteri di riparto delle spese di riscaldamento non trova riscontro nella Legge n. 10/1191 e affermava che è l’assemblea a stabilire quale porzione di spesa vada ripartita in base all’effettivo consumo e quale in base ai costi generali per la manutenzione dell’impianto.
Il condomino proponeva quindi ricorso per Cassazione sia a causa della violazione dell’art. 10.2 della Delibera della Giunta Regionale n. IX/2601 del 30 novembre 2011 sia a causa della violazione dell’art. 10.2, decimo periodo, della sopra citata Delibera, in quanto la Corte d’Appello di Milano non avrebbe considerato il rinvio al Regolamento UNI CTI 10200 che disciplina espressamente i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento negli edifici ad impianto centralizzato.
La Corte, dopo aver esaminato approfonditamente il ricorso, afferma che né una norma regionale né una delibera della Giunta Regionale, in quanto atto amministrativo, possano incidere sul rapporto tra condomini e condominio e sui criteri di ripartizione degli oneri di riscaldamento; analogamente non determina un obbligo inderogabile nemmeno la norma UNI 10200.
Dopo la sopra citata premessa, la Cassazione chiarisce che la ripartizione delle spese del riscaldamento in misura proporzionale ai millesimi di proprietà è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato che consentono di ripartire in base all’uso.
In conclusione la Corte di Cassazione accoglie il ricorso rinviando la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano affinché quest’ultima tenga conto del principio statuito dalle Sezioni Unite: “Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo registrato, risultando illegittima una suddivisione di tali oneri operata sulla base dei valori millesimali, né possono rilevare diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale”.
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