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Il diritto all'oblio oncologico

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La proposta di Legge sul diritto all'oblio oncologico,  recentemente approvata alla Camera, ora in attesa dell'approvazione da parte del Senato, costituisce una vera e propria innovazione in campo della tutela dei diritti della persona.
Tale iniziativa legislativa si pone come strumento di tutela in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, escludendo qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento.


Difatti, se  fino ad oggi tali soggetti subivano evidenti discriminazioni, con la proposta di legge in discussione, in applicazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione, vengono rimossi gli ostacoli che limitano l’eguaglianza di queste persone la cui aspettativa di vita è aumentata.

In ambito bancario, assicurativo, finanziario

La norma sull'oblio oncologico prevede una particolare disciplina di tutela delle persone che sono state affette da malattie oncologiche in ambito di stipulazione o rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.
Difatti, in tale sede, a norma della suddetta disciplina, non sarà più ammessa la richiesta d'informazione relativa allo stato di salute della persona fisica contraente concernente patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.
Tale periodo è ridotto della metà  nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
La normativa specifica, inoltre, che le informazioni di cui sopra non possono essere acquisite neanche da fonti diverse e, nel caso in cui le stesse siano reperite, non possono essere utilizzate. Altresì, viene vietato agli istituti bancari, assicurativi e finanziari richiedere a tali soggetti esami medici al fine di valutare la condizione fisica del contraente.
 
In tema di adozione

Rilevante novità viene introdotta in tema di adozione, ove  fino ad oggi i soggetti con un precedente passato di paziente oncologico riscontravano forti problematiche.
Difatti ai sensi dell' art. 22 comma 4 della Legge in materia d'adozione (n. 184/1983) , il Tribunale per i minorenni nella procedura d'adozione di un minore deve altresì compiere delle indagini nei confronti del soggetto addottante, al fine di valutare le capacità del soggetto richiedente e accertare l'idoneità dello stesso all'adozione.

In particolare, la norma di cui sopra recita: "Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore".

Dalla lettura della norma emerge, chiarmente, come oggetto d'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per l'accertamento dell'idoneità del richiedente ad adottare vi sia anche la salute.

Proprio su tale punto, interviene la nuova normativa sull'oblio oncologico; difatti, l'art. 3 del disegno di legge dispone che le indagini di cui sopra non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno d'età.   

In ambito lavorativo

L'art. 4 del disegno legge prevede, altresì, importanti disposizioni in materia di lavoro per assicurare  la salvaguardia, ai sensi del principio di uguaglianza, dei diritti dei soggetti, malati oncologici guariti, non solo rimuovendo gli ostacoli, fonte di discriminazione, ma altresì garantendo, tramite strumenti appositi, a quest'ultimi l'opportunità di inserimento e di permanenza nel lavoro.

In particolare, la norma dispone il divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati concernenti patologie oncologiche in sede di accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento dei requisiti psicologici o concernenti lo stato di salute.

La norma prevede altresì che siano promosse specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da patologia oncologica,  eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

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