Per la Corte di Cassazione può venirsi a configurare il nesso di causalità tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente.
Il caso. Una donna, a causa dei continui dolori, si era attivata per richiedere una prima ecografia al seno presso uno studio privato, la cui diagnosi confermava la presenza di un tumore, ma benigno. La signora, per avere un’ulteriore conferma, si recava presso l’Asl di zona, dove il medico confermava l’esito della diagnosi fatta dallo studio privato consigliandole inoltre un controllo da fare successivamente.
Al momento del successivo controllo, trascorsi sei mesi come consigliato dal medico, questo rivelava la natura “maligna” e aggressiva del tumore, con conseguente asportazione della mammella, cure chemioterapiche e due interventi di chirurgia plastica. Nonostante tutti gli interventi attuati, la signora è deceduta poco dopo a causa della patologia.
I figli della donna hanno, quindi, proposto ricorso per colpa medica; mentre il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, con il quale si richiedeva il risarcimento del danno, in quanto ha ritenuto le prove non sufficienti a dimostrare il nesso di causalità tra la negligenza del medico e il decesso della signora, in appello il medico e l’asl venivano condannati al risarcimento del mero danno patrimoniale pari al reddito che la madre avrebbe potuto guadagnare in caso di sopravvivenza se ci fosse stata una diagnosi tempestiva.
Di fronte alla decisione fornita in appello, gli eredi hanno proposto ricorso in Cassazione contestando l’utilizzo dei principi in materia di nesso di causalità per colpa medica.
La Suprema Corte, con sentenza n. 8461 del 27.03.2019, nell’accogliere il ricorso, ha confermato che il giudice d’appello non ha fatto corretta applicazione del principio indicato precedentemente applicandolo esclusivamente in relazione al lasso temporale di vita non vissuta. La decisione avrebbe dovuto focalizzarsi sull’evento morte, che avrebbe povuto essere evitata in caso di tempestiva diagnosi del medico.
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