Ascolta "Testamento biologico, DAT e consenso informato" su Spreaker.
Ogni persona, nel pieno rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, primo fra tutti il diritto alla vita e alla salute, ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di conseguenza venire informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile sulle diagnosi, prognosi, benefici e rischi dei trattamenti sanitari.
Tale affermazione descrive il contenuto del cosiddetto consenso informato che deve essere prestato dal paziente in relazione a qualsiasi operazione sanitaria che lo stesso debba subire.
Il consenso informato
Infatti, il nostro ordinamento prevede che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito quando sia privo del consenso libero e informato della persona interessata.
Al fine di garantire una conoscenza completa del paziente, lo stesso deve essere informato anche in merito alle possibili conseguenze, non solo nel caso in cui decidesse di sottoporsi quell'intervento, ma soprattutto nel caso in cui volesse sottrarsi allo stesso o rinunciarvi.
Il diritto alla salute, infatti, tutela anche il proprio aspetto "negativo", cioè il diritto a non curarsi.
Il consenso informato, in qualunque forma venga espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e può essere revocato in qualsiasi momento, purché non sia già iniziato l'intervento sanitario, anche nel caso in cui la revoca comporti l'interruzione del trattamento stesso.
Tutto questo si estende anche ai soggetti:
- Minori di età: il consenso informato è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo comunque in considerazione la volontà del minore;
- Inabilitati: il consenso è espresso dallo stesso inabilitato e se sia stato nominato un amministratore di sostegno, il consenso verrà espresso o rifiutato anche o solo dall'amministratore stesso, tenendo conto della volontà del beneficiario;
- Interdetti: il consenso viene prestato dal tutore, sentito comunque il soggetto interdetto.
In queste ipotesi, inoltre, in caso di contrasto tra la decisione del soggetto abilitato e il medico curante circa le operazioni da compiere, interviene il giudice tutelare.
Le DAT: disposizioni anticipate di trattamento
Cosa accade, però, se il paziente che non sia minorenne, interdetto o inabilitato, non sia in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso informato? Chi dovrebbe assumere tali decisioni in sua vece?
La Legge 219/2017 sul testamento biologico o biotestamento ha introdotto alcuni strumenti utili a eliminare queste situazioni di incertezza, prevedendo la possibilità che chiunque possa rendere note le proprie preferenze circa le cure a cui acconsentire o meno effettuando le c.d. disposizioni anticipate di trattamento o DAT.
L'art. 4 della predetta legge prevede la possibilità per ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.
All'interno del testamento biologico, il soggetto può indicare anche una persona di sua fiducia, definito dalla normativa "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Le disposizioni possono essere redatte per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata semplice consegnata personalmente all'ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro oppure presso le strutture sanitarie.
Gli obblighi del medico
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in accordo con il fiduciario, qualora appaiano palesemente non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Anche in questo caso, se necessario, il giudice tutelare può intervenire e nominare un amministratore di sostegno, che prenda le decisioni per il soggetto incapace.
Con il DM 10 dicembre 2019 è stata creata la Banca dati nazionale delle DAT, istituita presso il Ministero della Salute; tale servizio è consultabile da colui che ha effettuato la disposizione e dal fiduciario, dal medico che ha in cura il soggetto dichiarante, tramite autenticazione a mezzo SPID o CNS.
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