Ascolta "Consenso informato e diritto all'autodeterminazione del paziente" su Spreaker.
La Suprema Corte con la sentenza n. 30858 del 12 dicembre 2024, nel richiamare quanto già affermato in altre pronunce giurisprudenziali nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica ai fini della risarcibilità del danno al diritto all'autodeterminazione del paziente (per violazione degli obblighi informativi), elenca gli elementi fondamentali del consenso informato.
Il fatto
Il caso di specie riguarda un paziente che nel lontano 2011 subiva un trapianto di fegato presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena.
In seguito a tale intervento chirurgico l'uomo conveniva in giudizio il Nosocomio imputando al personale sanitario una condotta negligente per non aver eseguito nel rispetto della migliore scienza medica e della legislazione di settore l'intervento chirurgico di trapianto di fegato ed, altresì, di non averlo informato che il fegato disponibile per il trapianto proveniva da un soggetto deceduto per un'intossicazione acuta da monossido di carbonio e di non aver spiegato i rischi connessi al trapianto di tale organo già danneggiato.
Così il paziente chiedeva la condanna al risarcimento del danno anche con riferimento alla lesione del consenso informato determinata dalla "privazione del diritto ad una scelta ponderata e consapevole".
In particolare, la suddetta richiesta trovava fondamento nella circostanza che i due moduli fatti firmare erano incompleti, quello chirurgico generico al punto da non consentire al paziente di esprimere un adeguato consenso al trattamento chirurgico.
L' Azienda ospedaliera si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle suddette domande.
Il Tribunale di prime cure accoglieva le doglianze formulate da parte attrice e condannava il nosocomio al pagamento di una somma per il danno da lesione del consenso informato, inteso come "diritto all'autodeterminazione, pregiudizio di apprezzabile gravità" diverso dalla lesione del diritto alla salute.
La Corte d'Appello di Bologna accoglieva, invece, l'appello dell'Azienda Ospedaliera e condannava il paziente alla restituzione delle somme percepite.
La Cassazione
Il paziente proponeva ricorso avanti la Corte Suprema di Cassazione, la quale pronunciandosi sul caso enucleava le seguenti ipotesi:
I) se ricorrono
a) il consenso presunto e cioè, se può presumersi che se correttamente informato il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso
b) il danno iatrogeno, ossia, se l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti
c) la condotta inadempiente o colposa del medico,
è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono
a)il dissenso presunto, ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico
b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),
c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria,
è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente (Cass. Sez. 3, 12/06/2023 n. 16633).
Dunque, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso del paziente con riferimento alla lesione del danno da autodeterminazione, ribadendo che la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione, con ciò, però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce di per sé un danno risarcibile.
Difatti, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è percorribile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale di apprezzabile gravità diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni. Danno che nel caso di specie non si è verificato.
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