Novità

Il matrimonio urgente

Valutazione attuale: 0 / 5

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Ascolta "Il matrimonio urgente" su Spreaker.

La vita a volte riserva delle situazioni, non prevedibili, che impongono necessariamente una risoluzione pronta ed urgente delle stesse, come ad esempio nella fattispecie del cosiddetto matrimonio urgente, che si verifica ad esempio nel caso in cui uno dei due partner si trovi in imminente pericolo di vita, ove occorre procedere in maniera spedita e con tempi brevissimi.
Il Codice Civile prevede apposita disciplina nei casi in cui sussistano delle ragioni per cui il regolare iter di preparazione alla celebrazione del matrimonio potrebbe allungare i tempi, con conseguenziale pregiudizio in capo ai nubendi.


Difatti, la normativa prevede che ricorrendo gravi motivi, il tribunale può autorizzare la riduzione delle pubblicazioni ed in presenza di cause gravissime può anche autorizzarne l'omissione (v. art. 100 c.c.).
Là dove la causa sia gravissima e, in particolare, integrata dal pericolo di morte imminente di uno degli sposi, l'art. 101 c.c. prevede una ulteriore disciplina derogatoria che, tenuto conto della necessità di garantire tempi di massima celerità, esclude finanche l'intervento giudiziale e rimette al solo Ufficiale di Stato Civile di celebrare direttamente il matrimonio senza la pubblicazione.

Le pubblicazioni di matrimonio

La pubblicazione rappresenta la fase preliminare di un procedimento finalizzato a perfezionare l'unione coniugale, ed è destinata ad accertare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per contrarre matrimonio. 
La finalità del procedimento è quella di realizzare una pubblicità — notizia; pertanto, esso non partecipa della validità del negozio matrimoniale e la sua violazione costituisce una mera irregolarità sanzionabile ex lege.

In particolare,  consiste nell’affissione alla porta della Casa Comunale di un atto dove si indica nome, cognome, professione, luogo di nascita e residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio.
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
La richiesta deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione (art. 99); comunque, la pubblicazione non può avere durata inferiore a otto giorni (art. 55 d.P.R. n. 396/2000).
Nel caso in cui il matrimonio non venga celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si ritiene come non avvenuta.

Il matrimonio urgente ai sensi dell'art. 101 c.c.

L'art. 101 c.c. dispone che "nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa ".

Difatti, tale norma costituisce eccezione alla procedura delle pubblicazioni e pertanto si stabilisce che qualora uno dei due nubendi sia in pericolo di vita, la celebrazione del matrimonio è immediata.
Affinché tale celebrazione possa avere luogo, l'ufficiale dello Stato Civile deve avere prova della situazione di imminente ed effettivo rischio in cui si trova uno dei due nubendi; potendo documentare tale condizione anche tramite un certificato medico.

Altresì il soggetto in pericolo di vita deve essere in grado d'intendere ovvero deve essere consapevole della scelta che sta facendo di contrarre matrimonio.

Verificate tali circostanze l'ufficiale dello Stato Civile si recherà presso il luogo di degenza del nubendo dove, in presenza di testimoni ed assistito dal Segretario comunale, riceverà il giuramento degli sposi relativo alla mancanza di impedimenti al matrimonio e, subito dopo, procederà alla celebrazione del matrimonio.

In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, sono gli sposi che, con il loro giuramento, testimoniano l'inesistenza di impedimenti non dispensabili.
Se, dopo il matrimonio, emergono però impedimenti di tal natura, l'ufficiale di Stato Civile è tenuto a informare immediatamente il Pubblico Ministero perché possa proporre l'azione invalidatoria ex art. 117 c.c.: il vincolo, infatti, diventerebbe nullo.
Ciò nondimeno, lo stesso vincolo potrà essere impugnato dal PM secondo il regime di cui all'art. 125 c.c. e, quindi, a condizione che uno degli sposi non sia deceduto.

L'imminente pericolo di vita e le unioni civili

L'imminente pericolo di vita è preso in considerazione anche per l'unione civile, ai sensi dellart. 70-decies d.P.R. n. 396 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 5 /2017.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo può procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, d.P.R. 396/ 2000, purché le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede secondo le modalità di cui all'articolo 70-novies d.P.R. n. 396/ 2000.

Altri casi speciali stabiliti dall'art. 100 c.c.

L'art. 100 c.c. stabilisce, invece, la riduzione o l'omissione del termine delle pubblicazioni in particolari casi esclusi dall'art. 101 c.c..
Difatti, tale norma dispone che: "Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio".

Gli sposi possono presentare istanza all'Autorità giudiziaria per ottenere la riduzione o l'omissione del termine previsto per la durata delle pubblicazioni: il tribunale competente è quello del luogo di residenza di uno o di entrambi i richiedenti.
Il Tribunale procede secondo il rito camerale e in composizione collegiale: si tratta di un provvedimento da assumere in modo tempestivo, altrimenti la pronuncia sarebbe inutile allo scopo preso di mira dagli istanti.
Per la riduzione dei termini delle pubblicazioni devono sussistere «gravi motivi»; per l'omissione, devono sussistere «cause gravissime»; in entrambi i casi, devono essere gli istanti ad allegare e provare le motivazioni che li hanno indotti ad avanzare una pretesa ex art. 100.

Per la riduzione del termine della pubblicazione, si richiedono, come detto “gravi motivi”.
Deve trattarsi di circostanze oggettive che lumeggiano la ragionevolezza oltre che razionalità della richiesta atteso che, in difetto di riduzione, gli istanti subirebbero un pregiudizio o un nocumento oppure non potrebbero procedere al matrimonio.
Valga il caso del coniuge che è costretto a lasciare lo Stato per impegno di lunga data non procrastinabile (ad es., il militare chiamato in missione all'estero) con data della partenza che consentirebbe la celebrazione del vincolo solo a mezzo della riduzione.

L'omissione della pubblicazione, invece, richiede ancor di più: devono ricorrere cause gravissime.
Cause gravissime sono quelle ragioni che, se non prese in considerazione, obbligherebbero i nubendi non tanto a celebrare il matrimonio in altri modi o in altri tempi, ma addirittura li esporrebbero al rischio di non poterlo celebrare affatto oppure di ricevere, dalle pubblicazioni, seri rischi per l'unità dell'unione e della famiglia.
La giurisprudenza, ad esempio, ha deciso che costituisce “causa gravissima” la sottoposizione degli sposi alle misure di protezione previste per i familiari dei cosiddetti «collaboratori di Giustizia» (Trib. Napoli, 2 febbraio 1996).

Per approfondire leggi anche:

Quando il matrimonio è nullo? Cause e conseguenze

Fra ex coniugi e nuovi conviventi chi ha diritto all'eredità?

Il Registro volontario dei testamenti olografi: novità per notai e successioni

Successione: si possono scegliere gli eredi?

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo