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Quando il matrimonio è nullo? Cause e conseguenze

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Nelle relazioni sentimentali che si concludono prematuramente si sente spesso parlare di separazione e divorzio. Un ambito che, forse, risulta meno conosciuto è quello che riguarda le possibili cause di invalidità del matrimonio.
L'istituto del matrimonio, infatti, richiede specifiche condizioni il cui verificarsi è necessario per creare un vincolo matrimoniale valido ed efficace per il nostro ordinamento.
Come noto, il nostro codice civile fa discendere diversi diritti e doveri per i coniugi che sono convolati a nozze; proprio per tali motivi, se i requisiti legali richiesti non vengono rispettati ovvero risultano viziati, può determinarsi l'annullamento del vincolo matrimoniale.


Occorre preliminarmente ricordare che le cause di invalidità divergono a seconda del tipo di matrimonio che si è contratto:

1. matrimonio civile: celebrato davanti a un ufficiale di stato civile e regolato integralmente dalle leggi italiane, unico trattato in questo articolo;
2. matrimonio religioso: celebrato davanti a un ministro del culto prescelto ovvero se "concordatario" celebrato dinnanzi a un sacerdote secondo le regole del diritto canonico, che avrà anche effetti civili secondo il diritto italiano, sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste.

Richiesta di annullamento o di nullità del matrimonio civile

Si sottolinea sin d'ora che nell'ambito matrimoniale, la distinzione tra annullabilità e nullità, non è netta come nei casi riguardanti i contratti, soprattutto per quanto concerne gli effetti.
La dichiarazione di invalidità, infatti, cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito (fatte salve le ipotesi di convalida).
Inoltre la terminologia del codice civile risulta lacunosa e non viene certo in aiuto. Esso infatti si riferisce esclusivamente alla nullità, ma ad una disamina delle cause previste, si nota come siano presenti anche ipotesi riferibili all'annullabilità.

Se si mantiene questa distinzione "nullità/annullabilità" le differenze riguardano:

I soggetti legittimati ad agire: nei casi di nullità del matrimonio, l'iniziativa può essere presa dal P.M. o da chiunque ne abbia interesse; nei casi di annullabilità, solo il coniuge il cui consenso era viziato;

Prescrizione dell'azione: l'azione di nullità è imprescrittibile, quindi la causa può essere fatta valere in qualsiasi momento; l'azione di annullamento si può esercitare entro 10 anni dalla scoperta della causa.
Si noti che nella maggior parte dei casi, come si vedrà, le cause di invalidità non possono essere denunciate se c'è stata coabitazione per un anno dalla loro cessazione o dalla scoperta;

La possibilità di convalidare l'atto di matrimonio: presente solo nelle ipotesi di annullabilità.

Quali sono i vizi del matrimonio?

I vizi del matrimonio possono riguardare:

1. La formazione e il contenuto dell'atto;
2. La mancanza delle condizioni generali per contrarre matrimonio;
3. Il mancato rispetto delle regole inerenti la sua celebrazione, artt.106 - 114 cc.

Nella prima categoria rientrano tutti quei vizi comunemente conosciuti sotto il nome di "vizi del consenso", i quali colpiscono e inficiano la volontà di uno dei coniugi, la quale non viene manifestata in modo libero e autonomo.
L'art. 122 c.c. regola i casi di violenza, timore ed errore.
La violenza può essere rivolta alla persona oppure ai beni del coniuge o dei suoi prossimi congiunti. La sua manifestazione è la minaccia grave, attuale ed effettiva, espressa con qualsiasi mezzo che si dimostri idoneo a far temere alla vittima un male ingiusto e notevole.
Lo scopo delle minacce è quello di imporre e ottenere la celebrazione di nozze non volute.

Nel caso del timore, il quale deve essere di eccezionale gravità, tale per cui riesce a condizionare la manifestazione del consenso, il matrimonio non è imposto dal partner, ma si presenta come "il male minore", cioè l'unica alternativa possibile per sottrarsi a un pericolo.

L'errore presenta due ipotesi:

• Errore sull'identità dell'altro coniuge;
• Errore sulle qualità personali dell'altro coniuge.

Il primo tipo di errore può verificarsi solo nel caso in cui un soggetto contragga matrimonio sotto falso nome, assumendo l’identità di un’altra persona oppure nelle ipotesi dell'art. 111 (matrimonio per procura). Tale errore risulta rilevante solo quando influisce sul rapporto coniugale, rendendone impossibile il proseguimento.
Il secondo tipo di errore è essenziale e determina l'annullamento quando viene accertato che il coniuge  non avrebbe mai prestato il suo consenso se avesse conosciuto esattamente le qualità personali dell'altro coniuge e purché riguardi:
•  L'esistenza di una malattia fisica o psichica, anomalia o deviazione sessuale;
•  La presenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni, salvo riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio;
•  La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
•  La presenza di una condanna per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni;
•  Lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore: il marito sa che la moglie è incinta, ma ignora che il bambino non è suo.

In tutti questi casi l'azione di invalidità non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. Tale periodo di tempo viene infatti ritenuto idoneo a sanare tutti i precedenti vizi.

L'art. 123 prevede un'ultima ipotesi rientrante nei vizi del consenso che riguarda la simulazione: ciascuno dei coniugi può chiedere che il matrimonio sia annullato se hanno concluso un accordo per non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti matrimoniali.
In particolare, l’azione può essere esercitata quando:
•  Esiste una dichiarazione esplicita in tal senso che precede il matrimonio;
•  Il coniuge che propone l’azione riesce a provare con ogni mezzo l’accordo;
•  Gli sposi non hanno convissuto come coniugi dopo il matrimonio;
•  È decorso meno di un anno dalla celebrazione del matrimonio

La seconda categoria è riferita alle qualità personali del coniuge, in essa rientrano tutte le condizioni che l'ordinamento ritiene necessarie per potersi sposare e cioè:

1. Età: possono sposarsi solo coloro che hanno compiuto i 18 anni, salvo vi sia un'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni;
2. Capacità di agire: non può contrarre matrimonio la persona che sia interdetta per infermità di mente, in quanto ritenuta incapace di provvedere ai propri interessi;
3. Capacità naturale: pur non essendo interdetto, il coniuge, per qualunque causa anche transitoria, potrebbe aver perso la capacità di intendere o di volere al momento della celebrazione del matrimonio;
Vincoli di parentela: Non devono essere presenti vincoli di parentela, affinità o adozione tra gli sposi;
5. Libertà di stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un altro matrimonio o unione civile.

Conseguenze derivanti dalla sentenza di nullità o annullamento

Gli effetti conseguenti alla dichiarazione di invalidità del vincolo matrimoniale colpiscono l'ambito:
•  Coniugale: viene persa la qualità di coniuge e si riacquista la libertà di stato e, per la donna, l'uso esclusivo del cognome di nascita. Vengono, inoltre, meno tutti i diritti e gli obblighi di natura personale legati al matrimonio (obbligo di fedeltà, di coabitazione, di assistenza del coniuge);
•  Patrimoniale: se non diversamente scelto, cessa la comunione legale, si scioglie il fondo patrimoniale, si perdono i diritti ereditari e perdono efficacia le donazioni fatte durante il matrimonio;
•  Figli (nati durante l'unione): conservano i loro diritti nei confronti dei genitori ed anche i loro doveri. Conservano lo status di figlio legittimo.
•  Parentela: viene meno il vincolo di affinità tra l’ex coniuge e i parenti dell’altro.

Un elemento di grande importanza, che deve essere considerato anche in relazione alle conseguenze appena esaminate, è la presenza della buona fede, cioè dell'incolpevole ignoranza della sussistenza della causa di invalidità: essa si presume fino a prova contraria ed è sufficiente che ricorra al momento della celebrazione.

Se nessuno dei coniugi era consapevole della causa di invalidità, il giudice può disporre a carico di uno di essi l’obbligo di corrispondere all’altro un assegno di mantenimento per un periodo non superiore a 3 anni.
Condizioni per l'ottenimento sono che il coniuge che ne ha fatto richiesta non possieda altri redditi propri, adeguati al suo sostentamento, e che non abbia contratto un nuovo matrimonio.

Se solo un coniuge era in buona fede, deve provare la malafede dell’altro dimostrando che:
•  Quest’ultimo era consapevole delle presenza di cause d’invalidità e della loro attitudine a rendere invalido il matrimonio;
•  Esiste un nesso di causalità tra la condotta del coniuge in malafede e la celebrazione del matrimonio;

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