Sposarsi è un salto nel vuoto, soprattutto in tempo di Covid: vediamo quali sono i rimedi o le tutele contrattuali a disposizione delle giovani coppie che decidono di fare in grande passo in questi mesi, caratterizzati dall'incertezza degli eventi.
Anche in questo fine settimana sono fioccate multe e controlli contro sposi e invitati che avevano comunque deciso di festeggiare violando le regole; infatti, oltre alle misure di distanziamento sociale e di obbligo di mascherina alla luce dell'appena emanato Dpcm possono essere al massimo 30 i commensali per i festeggiamenti nuziali.
Gran parte delle altre coppie italiane però, visto il clima di generale incertezza, hanno deciso di rimandare le nozze o, addirittura, di annullarle; il prezzo pagato dai promessi sposi per il Covid19 è stato a volte piuttosto alto, a causa degli anticipi versati per l'acquisto degli abiti, delle fedi o per la prenotazione dei ristoranti.
Coloro che ancora debbano sottoscrivere un contratto di acquisto o di prestazione di servizio, innanzitutto devono valutare la possibilità di ottenere la restituzione delle quote anticipate sul prezzo finale.
In particolare, la soluzione più vantaggiosa è quella di effettuare un versamento a mero titolo di acconto, che deve sempre essere restituito; diveramente, è possibile anticipare del denaro a titolo di caparra, confirmatoria o penitenziale; queste due tipologie di caparra non verranno restituite se il contratto non si eseguirà per cause riconducibili ai futuri sposi; i quali sposi, invece, hanno diritto a vedersi sostituire il doppio della cifra versata se il contratto non troverà esecuzione per cause riconducibili all'altra parte.
Ad ogni modo, chi si sia vincolato contrattualmente trova a sua favore il supporto della tesi che interpreta la pandemia in corso come una causa di impossibilità sopravvenuta. Infatti, in tempi di Covid19, alcuni hanno sostenuto che l'emergenza sanitaria debba essere intesa come un'impossibilità sopravvenuta, non imputabile al debitore, assoluta ed obiettiva. Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1256 e 1463 del codice civile, l'obbligazione si estingue e la parte che ha ricevuto la prestazione, anche solo parzialmente, è tenuta alla restituzione di quanto versato.
A maggior ragione, sulla scia di questa tesi, è consigliabile inserire nel contratto una clausola che fissi un termine essenziale per la celebrazione, scaduto il quale è implicita la perdita di interesse all'esecuzione tardiva e, quindi, sussiste il diritto alla risoluzione del contratto. A sostegno di questa tesi si può anche argomentare sostenendo che è venuto a mancare l'interesse delle parti a celebrare le nozze in un tempo diverso da quello che era stato fissato come termine essenziale.
Infine è da segnalare l'istituto giuridico della cosiddetta presupposizione, che la Corte di Cassazione ha definito come quell'avvenimento futuro e incerto, taciuto dalle parti ma dato per presupposto, da cui dipende l'efficacia del contratto stesso. Praticamente il contratto di servizio stipulato con il ristoratore o con il gestore della location della festa trova il proprio presupposto e realizza la propria finalità solo nel caso in cui la celebrazione e i festeggiamenti si tengano entrambi nel periodo concordato.
Quindi la dottrina considera contrario a buona fede pretendere l'adempimento anche dopo il venir meno del presupposto a causa del Covid19.
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