Di regola l'articolo 316 comma 4 del codice civile prevede l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, detto comunemente affido congiunto; tuttavia, in deroga a questo principio generale, l'articolo 337quater del medesimo codice contempla la possibilità per il giudice di disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento dei figli esclusivamente ad uno solo dei genitori, in questo caso si parla di affidamento esclusivo.
L'affido esclusivo viene disposto qualora si debba ritenere che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore; in particolare, il regime di affidamento esclusivo prevede che rimangano di competenza di entrambi i genitori esclusivamente le decisioni di maggiore importanza, afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale.
Nella prassi giurisprudenziale l’affidamento esclusivo, altrimenti detto monogenitoriale, dei figli minori ha rappresentato per anni la regola; tuttavia, in seguito alla riforma del 2006 che ha modificato integralmente l’articolo 155 del codice civile, è stato disposto il diritto del minore alla bigenitorialità; diritto ribadito anche nell'appena richiamato articolo 337 ter, introdotto con la successiva Legge n. 154 del 2013. Pertanto il nostro ordinamento è predisposto in modo tale che il giudice sia portato a valutare prioritariamente la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori.
In altre parole l’affidamento esclusivo dei figli minori rappresenta, ad oggi, la forma di affidamento residuale, da disporre solo in via rigorosamente subordinata e solo qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore.
Questa disposizione trova applicazione nell’ambito delle procedure di separazione o divorzio, oltre che in quelle relative a figli di genitori non coniugati (genitori che hanno avuto delle convivenze cd. more uxorio).
La tipologia dell'affido monogenitoriale può essere disposta sia in prima istanza, nel caso in cui vi sia fin da subito una palese inadeguatezza genitoriale del padre o della madre, sia in revisione di un affidamento condiviso, precedentemente disposto, e che si sia rivelato contrario agli interessi dei bambini.
Si deve precisare che sono gravissime le conseguenze che possono derivare al genitore che richieda l’affidamento esclusivo qualora la domanda formulata nel ricorso al giudice competente risulti manifestamente infondata; infatti il tribunale può valutare negativamente un tale comportamento da parte del genitore, tanto ai fini del provvedimento da adottare nei confronti dei figli minori, quanto in termini di condanna alle spese processuali e al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
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