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Cause e procedura dell'affidamento del minore ai servizi sociali

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La pratica dell'affidamento del minore ai servizi sociali affonda le sue radici nella legge 25 luglio 1956 n. 888, che ha modificato la cd. Legge Minorile del 1934, istitutiva del Tribunale per i Minorenni.
Il procedimento per l’affidamento al servizio sociale, ai sensi dell’articolo 25 di detta normativa, viene avviato dopo la segnalazione della situazione del minore proprio al Tribunale stesso.


Il motivo per cui risulta, talvolta, di difficile comprensione la procedura di attivazione dei servizi sociali è da individuare nel fatto che la legge non prevede una tassatività delle condotte relative a soggetti minore età, che possono attivare le attenzioni del Tribunale.

A titolo esemplificativo e senza pretese di completezza, si riportano alcune plausibili situazioni che possono fungere da impulso a un procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni.

E' possibile che la segnalazione alle autorità venga effettuata da soggetti afferenti la rete scolastica, come le insegnanti o il dirigente scolastico, che notano particolare trascuratezza dell'alunno o suoi comportamenti eccentrici.
Altresì le attenzioni in favore del minore possono scaturire in pendenza di altri procedimenti giudiziali.
Innanzitutto, in fase di separazione giudiziale o consensuale tra coniugi con figli minorenni, l'omologa o la sentenza di separazione vengono attentamente vagliate dal pubblico ministero, che vigila sulla tutela degli interessi superiori della prole.
Analogamente il discorso vale per tutti gli svariati procedimenti giudiziali che abbiano ad oggetto, direttamente o incidentalmente, situazioni che coinvolgono bambini o ragazzi non ancora maggiorenni. Per esempio, la denuncia di una madre per violenza domestica può essere d'impulso a un procedimento parallelo, finanizzato a vagliare la capacità genitoriale per aver fatto assistere i figli alla violenza; ancora, in esito a un ricorso per regolamentare la responsabilità genitoriale o per richiedere provvedimenti urgenti possono, i giudici possono chiedere l'audizione dei componenti del nucleo familiare.

In particolare i problemi sorgono quando, dal vaglio delle autorità, i genitori non risultino idonei a svolgere autonomamente i propri compiti, faticando a garantire alla prole un rapporto equilibrato a continuativo, le cure necessarie, l'educazione, l'istruzione e l'assistenza morale.

Il supporto da parte delle reti extrafamiliari viene deciso dal giudice con decreto motivato ex art. 337ter. Prevalentemente accade che il Tribunale decida provvisoriamente l'affidamento dei minori all'ente sociale competente territorialmente, talvolta concedendo che i bambini rimangano comunque collocati presso la casa familiare, talaltra prediligendo l'affidamento eterofamiliare piuttosto che presso la comunità.

I servizi sociali svolgono un'attività di sostegno e controllo della vita del minore, sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La durata dell'intervento dei servizi sociali non è definita: la provvisorietà dell'affidamento e i successivi provvedimenti giudiziari dipendono dall'andamento del programma attivato. Infatti periodicamente l'ente affidatario presenta una relazione sull'andamento del rapporto genitoriale, oltre che sulla risposta di ciascuno dei componenti del nucleo al programma proposto.

A causa della provvisorietà e dell'urgenza, questi provvedimenti giudiziari emessi non sono appellabili; la ratio è quella di focalizzare tutte le attenzioni sull'interesse superiore dei minori, rendendolo prioritario rispetto agli altri interessi e alle strategie procedurali. Infatti, proprio per evidenziare l'attitudine garantista, l'istituzione preposta a dare voce ai diritti dei fanciulli e dei ragazzi è stata denominata Tribunale per i Minorenni, non semplicemente Tribunale dei Minorenni.

Per approfondire leggi anche:

Genitori e figli minori: quando intervengono gli assistenti sociali?

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L'amministratore di sostegno: tutto quello che devi sapere

Diritto di famiglia: il Giudice può disattendere la CTU?

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