Ogniqualvolta il Tribunale ritenga che l'affido congiunto sia contrario all'interesse del minore rilevando comportamenti inadeguati da parte di uno dei genitori viene previsto l'affido esclusivo o superesclusivo
L'art. 316 c.4) c.c., prevede di regola l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sul figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori; tuttavia, in deroga a questo principio generale, l'art. 337quater c.c. contempla la possibilità per il giudice di disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento dei figli esclusivamente ad uno solo dei genitori, qualora si debba ritenere che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In particolare esistono due tipologie di affidamento non congiunto: l'affido esclusivo e l'affido superesclusivo.
Prioritariamente i giudici tendono a concedere il cosiddetto affido esclusivo ex art 337quater c.1), che garantisce comunque l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti, cioè sulla salute, sull'educazione, sull'istruzione e sulla residenza abituale dei figli.
Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, la giurisprudenza si è mostrata sempre più frequentemente favorevole alla pratica dell'affido superesclusivo; questo secondo istituto costituisce una deroga giudiziale all'affido esclusivo ai sensi dell'art. 337quater c.3), nella parte in cui letteralmente viene fatta “salva diversa disposizione del giudice”: la magistratura risulta pertanto legittimata dal medesimo codice civile ad assumere un provvedimento ancor più limitante la responsabilità del genitore non affidatario.
Infatti, in applicazione a questa disposizione e in seguito alla riforma che ha interessato il diritto di famiglia nel 2012, la Suprema Corte ha ritenuto che “in una condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa di un genitore, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità del secondo genitore.
In linea a questa pronuncia, si richiama a titolo esemplificativo il Tribunale di Milano, che si è chiaramente espresso sul punto con l'ordinanza del 20 marzo 2014 del Dott. Buffone: “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore deve essere inibita nel funzionamento a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia”.
Concretamente, in applicazione dell'affidamento superesclusivo, il genitore affidatario esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche sulle decisioni di maggiore importanza, afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale; ad esempio il genitore affidatario potrà autonomamente sottoscrivere la richiesta per il passaporto o rilasciare autorizzazioni alle cure mediche specialistiche.
Si deve specificare che questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento incisivo sulla responsabilità genitoriale, bensì ne modifica solo l'esercizio; tuttavia, sulla base delle medesime motivazioni relative alla condotta del genitore non affidatario, viene solitamente consigliato al ricorrente di rimettersi alla scelta della Corte per la decadenza della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 330 c.c.
Facendo riferimento ad un caso recentemente trattato, accadeva che una donna, madre di una minore di sette anni nata fuori dal matrimonio e riconosciuta da entrambi i genitori, lamentava che il padre della figlia avesse da sempre dimostrato il totale disinteresse per la bambina, rendendosi irreperibile e demandando a lei tutte le cure morali, materiali ed economiche per la minore.
A fronte della duratura assenza dell’uomo, la cliente consultava l’avvocato per ottenere delucidazioni sulla possibilità di chiedere giudizialmente la più ampia esclusione della responsabilità genitoriale paterna, tanto sulle questioni ordinarie quanto su quelle straordinarie.
Nel caso de quo la responsabilità genitoriale è condivisa dal padre e dalla madre, in quanto entrambi hanno riconosciuto la figlia dal momento della nascita; ciò nonostante a causa della condotta carente e inidonea perpetrata per i sette anni di vita della bimba da parte del padre, l'avvocato ha ritenuto di poter predisporre a favore della donna il ricorso per affidamento superesclusivo della figlia. Di talchè, in caso di accoglimento del ricorso, l'esclusiva potestà decisionale della madre sarà molto ampia, comprensiva di tutte le scelte fondamentali inerenti la figlia, come ad esempio quelle in materia di salute.
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