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Il principio di bigenitorialità non è una divisione matematica

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Gli avvocati che si occupano del diritto minorile e del diritto di famiglia, quelli che sono noti in gergo come avvocati matrimonialisti o avvocati divorzisti, si trovano spesso a fare i conti con una problematica molto pratica che è fonte di litigi tra le coppie di genitori che si rivolgono al legale; l'interpretazione del principio della bigenitorialità.


Il problema a cui si fa riferimento riguarda la ripartizione dei giorni che, nel corso dell’anno solare, la prole passerà con la madre e con il padre nelle rispettive abitazioni.
Sia che ci si trovi in fase stragiudiziale, sia che ci si trovi di fronte al Collegio del Tribunale adito, l’auspicio comune ai professionisti che assistono le parti è che si addivenga a un accordo che rappresenti il soddisfacente bilanciamento degli interessi di tutti, con primario riguardo alla tutela degli interessi superiori dei figli minori.


Definizione del principio di bigenitorialità

Molto spesso nelle aule dei tribunali o nelle sale riunioni degli avvocati matrimonialisti, accade di assistere a scene repellenti di genitori che, con calcolatrice alla mano conteggiano le giornate da trascorrere con i figli.
In queste spiacevoli occasioni le parti pretendono l’equa suddivisione dei giorni, pensando così di stilare un accordo che concretizzi pienamente il cosiddetto principio della bigenitorialità.

Come noto, tale principio cardine del diritto minorile prevede che i figli abbiano il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con entrambi i genitori, anche all'esito della fase patologica della convivenza familiare, cioè dopo la separazione, il divorzio o l’interruzione della relazione more uxorio.

Tuttavia, con un provvedimento del settembre scorso, la Consulta ha chiarito che il principio della bigenitorialità non si traduce, in termini pratici, in una pedissequa ripartizione a metà dei giorni del calendario.
In particolare la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19323/20, depositata il 17 settembre, ha esplicitato che la frequentazione dei genitori può non essere paritaria in presenza di serie ragioni, richiamandosi ad una sua recentissima pronuncia (Cassazione n. 3652/2020).

Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di affidamento condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito.

Questa interpretazione del principio è destinata a trovare applicazione per tutte quelle fattispecie in cui, per quanto la prole sia affidata in via condivisa alla madre e al padre, i rapporti interni al nucleo familiare presentino delle particolari complessità; oppure l’interpretazione opera fisiologicamente laddove i figli siano ancora in tenera età e abbiano un legame maggiore con la madre, anche solo per un discorso legato alla nutrizione o alle necessità affettive di un bimbo di pochi anni.

Pertanto, nell’interesse del minore e in presenza di serie ragioni il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che assicuri al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
In tal modo viene soddisfatta, stando alla lettera dell’ordinanza, l'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.


Il caso in questione

Nel caso su cui è intervenuto il provvedimento della Corte, una madre collocataria del figlio minorenne chiedeva alla Corte di Appello di Genova la parziale modifica delle disposizioni adottate in sede di affidamento condiviso dal tribunale, relativamente ai tempi e ai modi di permanenza del figlio presso il papà.
Quest’ultimo, a seguito della soccombenza avanti al giudice di prime cure, proponeva ricorso per Cassazione, sede in cui signora resisteva in giudizio con controricorso.

In esito al giudizio di legittimità, la Cassazione si pronunciava affermando quanto già anticipato e che si ribadisce: innanzitutto il principio della bigenitorialità deve essere inteso come la presenza comune dei genitori nella vita del figlio; presenza idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e delle salde relazioni affettive con entrambi.

Tuttavia La Consulta conclude integrando il principio individuando dei criteri che indirizzino le parti, nonché l’avvocato familiarista e i tribunali nella migliore e corretta applicazione di questo fondamento del diritto minorile.
In particolare i giudici di legittimità chiariscono che la regolamentazione dell’assetto di rapporti in seguito alla disgregazione familiare va formulata tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno svolto in passato il proprio ruolo, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire.

Per approfondire leggi anche:

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