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Figli in vacanza con l'ex: le regole da rispettare

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In sede di separazione e divorzio, le vacanze si trasformano in una vera e propria battaglia. I periodi di vacanza possono essere o concordati dai coniugi in caso di separazione consensuale oppure dal Giudice in caso di separazione giudiziale; sul punto la legge non detta un termine preciso, ma è consuetudine concedere al genitore non affidatario un periodo di circa 15 giorni, consecutivi oppure frazionati da trascorrere con i figli.


Quando due coniugi si separano, il Giudice solitamente dispone l’affidamento condiviso, salvo il caso dell’affidamento esclusivo che viene previsto nel caso in cui l’affidamento condiviso sia contrario agli interessi del minore.

In altre parole, i figli minori vengono affidati ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso uno dei due, in genere la madre, e hanno il diritto di mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori sulla base del principio di bigenitorialità.

Di conseguenza, il genitore affidatario non deve ostacolare il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, a meno che non sussistano gravi ragioni che potrebbero arrecare un danno al minore.

Questo sta a significare che l’ex coniuge ha il diritto di portare i figli in vacanza, a condizione di comunicare all’altro la destinazione; persistono, infatti, i casi in cui i coniugi, per fare un dispetto all’altro, omettano ogni comunicazione riguardante il luogo di vacanza lasciando così l’ex partner all’oscuro di tutto.

Tale condotta non costituisce un reato se nelle condizioni della separazione è stabilito soltanto di concordare i periodi di vacanza; tuttavia il semplice non comunicare all’ex coniuge il luogo di destinazione potrebbe comportare delle conseguenze sul piano civilistico (basti pensare a una richiesta al Giudice per la modifica delle condizioni del provvedimento).
Sebbene, quindi, il genitore sia libero di scegliere il luogo di villeggiatura, è buona prassi comunicare all’altro genitore sia l’indirizzo sia il recapito telefonico per contattare il minore.

Supponiamo inoltre che l’ex marito voglia portare vostro figlio in vacanza all’estero, in tal caso, occorrono i documenti validi per l’espatrio del minore e consistono nella carta d’identità e nel passaporto che possono essere rilasciati dalla Questura solo su consenso di entrambi i genitori.
Se nel provvedimento emesso dal Giudice in sede di separazione o divorzio non è previsto nulla per quanto concerne questo aspetto, allora un genitore non può vietare all’altro di portare il figlio fuori dall’Italia (a meno che non ci siano motivi di sicurezza internazionale oppure, ad esempio, un fondato timore che il genitore voglia trasferirsi all’estero con il bambino). In caso di rifiuto ingiustificato il genitore può presentare un ricorso al Giudice Tutelare per chiedere l’autorizzazione al rilascio dei documenti nonostante il dissenso dell’altro.

In conclusione è lecito domandarsi: il mantenimento è dovuto anche per il periodo in cui il figlio è in vacanza con il genitore obbligato all’assegno? Durante il periodo di vacanza con il figlio il genitore dovrà provvedere, in modo esclusivo, a tutte le spese relative al minore (vitto, alloggio ecc.); il contributo al mantenimento invece è dovuto indipendentemente dai giorni di vacanza che verranno trascorsi con il figlio.
Va precisato, altresì, che tali spese non sono considerate straordinarie. In altre parole, non si potrà pretendere il rimborso da parte dell’ex coniuge, ma sarà tutto a carico esclusivo, salvo diversi accordi.

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