Il ricongiungimento familiare è definito come il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri; uno dei pilastri sui quali si fonda il diritto dell'immigrazione
Chi può richiedere il ricongiungimento familiare?
L'art. 28 del Testo Unico sull'Immigrazione riconosce, infatti, il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare ai cittadini extracomunitari in possesso di:
- Permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo;
- Permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo o per protezione sussidiaria, per protezione sociale o umanitaria, per studio, per motivi religiosi o familiari.
Per quali familiari si può chiedere?
Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per:
1. il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
2. i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
3. i figli maggiorenni che non possano provvedere alle proprie esigenze di vita a causa del loro stato di salute che determini un'invalidità totale;
4. i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori maggiori di sessantacinque anni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.
Quali sono i requisiti necessari per permettere allo straniero di chiedere il ricongiungimento familiare?
E’ necessario che dimostri di avere la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e con idoneità abitativa e avere un’assicurazione sanitaria idonea a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore ultrasessantacinquenne.
Nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto lo status di rifugiato non è tenuto a dimostrare questi requisiti sopra menzionati; inoltre al fine di ottenere il ricongiungimento familiare è fondamentale che il reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non sia inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Qual è la procedura di ricongiungimento familiare?
La procedura si articola in due fasi:
1. fase davanti allo Sportello Unico per l'Immigrazione per la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento;
2. fase presso la Rappresentanza Consolare Italiana per la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso.
Il richiedente deve presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare, allegando alla domanda:
- copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno,
- documentazione attestante la disponibilità del reddito,
- documentazione attestante la disponibilità di un alloggio rilasciata dall’Ufficio Comunale o dall’Asl competente,
- documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia, d
- documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute,
- documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e acquisito dalla Questura il parere sull'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia (entro 180 giorni dalla domanda) il nulla-osta al ricongiungimento familiare o un provvedimento di diniego (nel caso in cui il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo al solo scopo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato).
Contro il diniego l'interessato può proporre ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede.
La seconda fase della procedura di ricongiungimento familiare si svolge presso la Rappresentanza Consolare Italiana che verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso.
È per questo motivo che lo straniero deve presentare i documenti che provano il rapporto di parentela presso il Consolato Italiano del proprio paese di residenza.
L'Autorità Consolare Italiana provvede all'accertamento della veridicità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, rilascia il visto di ingresso entro trenta giorni dalla richiesta, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero deve comunicare allo Sportello Unico per l'Immigrazione l'arrivo del familiare ed aspettare la convocazione per ritirare la documentazione necessaria alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia o del permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
A chi viene rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia?
1) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
2) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
3) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
4) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.
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