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Assegno per il nucleo familiare - guida completa

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Gli assegni per il nucleo familiare (ANF) o assegni familiari rappresentano quell’aiuto economico che mira ad agevolare il raggiungimento di un’esistenza dignitosa per il lavoratore dipendente e la sua famiglia, per il pensionato e per altre categorie di soggetti che presentino determinati requisiti.

La sovvenzione consiste nell'erogazione di un assegno, il cui importo è strettamente collegato alla conformazione del nucleo familiare e al reddito da questo globalmente prodotto; concretamente, più è alto il reddito familiare, meno cospicua sarà la somma erogabile a titolo di assegno familiare.

A quali categorie spetta l'assegno per il nucleo familiare? 

Nello specifico, ai sensi dell'art 2 della legge n.153/1988, i beneficiari della prestazione sono:

- i lavoratori dipendenti;
- i pensionati la cui prestazione pensionistica derivi da lavoro dipendente;
- i lavoratori domestici;
- i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi;
- i lavoratori statali in servizio ed anche quelli in quiescenza;
- i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali;
- i lavoratori in somministrazione;
- i lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi solo se iscritti alla Gestione Separata Inps;
- i lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- i pensionati dei fondi speciali ex Enpals;
- i soggetti titolari di prestazioni previdenziali;
- i lavoratori percettori di particolari situazioni di pagamento diretto (ad esempio disoccupazione, cassa integrazione ecc…).

La legge prevede che ad ogni nucleo familiare può essere erogato solo un assegno ANF, che è incompatibile con qualsiasi altro trattamento di famiglia a chiunque spettante.

Per quanto riguarda la composizione familiare, la normativa considera appartenere al nucleo:
- il lavoratore o pensionato cui l’ANF si riferisce;
- il proprio coniuge o la persona con la quale ha contratto l’unione civile;
- i figli la cui età sia inferiore a 18 anni compiuti, o senza limite di età solo qualora si trovino in condizioni psico-fisiche che comportino l’assoluta e permanente impossibilità di prestare lavori proficui, purché non siano coniugati o uniti civilmente;
- i fratelli, le sorelle e, previa autorizzazione, i nipoti inabili al proficuo lavoro (solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati);
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.

In particolare per quel che riguarda i figli, è stata introdotta una deroga, che consente di considerare inclusi nel nucleo familiare anche i figli maggiorenni che siano ancora studenti o in una situazione lavorativa di apprendistato, purchè abbiano un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e purchè il nucleo di appartenenza comprenda un numero minimo di quattro figli di età inferiore ai 26 anni.

Viceversa, la normativa dispone in maniera chiara ed esplicita che non possono essere considerati parte del nucleo familiare:
- il coniuge separato, o che abbia abbandonato la famiglia,
- il soggetto che risulti sciolto da unione civile,
- il coniuge ed i figli o gli equiparati del cittadino straniero, i quali non risultino residenti su territorio della Repubblica, salvo particolari condizioni di reciprocità stipulate tramite convenzioni,
- i figli maggiorenni abili, che non siano studenti ne abbiano un lavoro da apprendisti.

Venendo poi alle considerazioni sul reddito, innanzitutto si deve partire dal presupposto per cui l'assegno familiare è legato esclusivamente al lavoro dipendente, cioè non è erogabile a lavoratori autonomi; inoltre il diritto all'assegno per il nucleo familiare non sorge se, in base a un calcolo proporzionale, il reddito complessivo da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Invece, tra chi ne ha diritto, la prestazione ANF viene erogata in maniera differenziata per scaglioni, in base al reddito, alla tipologia e al numero di persone che compongono il nucleo familiare; in particolare con l'ultima circolare di maggio 2020, l'INPS ha comunicato gli importi ANF relativi ai vari livelli reddituali validi fino al 30 giugno 2020.

Inoltre, grazie alla Legge Cirinnà del 2016, il legislatore ha esteso l'assegno familiare anche per le unioni civili e i conviventi.

Nel caso in cui tra i coniugi sia intercorsa separazione o divorzio, la regola generale prevede che il coniuge affidatario, ovviamente solo se rispondente ai requisiti imposti dal legislatore, richieda il sussidio per il nucleo familiare, di cui l'ex coniuge non affidatario non fa più parte.

Qualora il genitore affidatario non sia un lavoratore legittimato a richiedere gli ANF, la normativa gli garantisce comunque il diritto all’assegno familiare, maturato sulla posizione dell'ex coniuge, separato o divorziato.

Il coniuge divorziato affidatario decade dal diritto se convola a nuove nozze.

La richiesta per l’Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata ogni anno, personalmente o tramite patronato, direttamente all’INPS ed esclusivamente in modalità telematica.

Nella pratica l'assegno può essere corrisposto direttamente sull'IBAN del richiedente oppure può essere anticipato dal datore di lavoro.

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