Il cittadino Non Comunitario, cioè cittadino di uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, che intenda raggiungere o ricongiungersi con il cittadino Europeo o Italiano, suo familiare, ha diritto a richiedere la Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 30/2007.
Con tale disposizione, lo Stato italiano ha inteso dare attuazione alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, al fine di agevolarne l'ingresso e/o il soggiorno.
Requisiti per ottenere il permesso di soggiorno
Vediamo ora quali sono i requisiti previsti dallo stesso D. Lgs. 30/2007 al fine di poter beneficiare di questo permesso di soggiorno; primariamente cercando di individuare chi siano i soggetti aventi diritto.
Il decreto legislativo si applica:
1. A qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione Europea o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
3. Il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
La normativa specifica, inoltre, chi siano le persone da considerarsi “familiari” ai fini della sua applicazione e sono:
• Il coniuge;
• Il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata;
• Gli ascendenti diretti e i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner.
Modalità di richiesta e di rilascio
Stabilito il CHI? Occorre ora capire il COME? Ogni legge infatti ha dei requisiti che devono essere integrati e questa non fa eccezione.
Il cittadino straniero non comunitario deve recarsi presso la Questura competente per territorio per fare richiesta del rilascio del Permesso di soggiorno; dopo aver accertato la regolarità dell’eventuale visto e della documentazione, la Questura rilascia direttamente il titolo di soggiorno cartaceo.
La domanda dei familiari di cittadino EU, infatti, non può prescinde dalla regolarità, dei familiari stessi, sul territorio dello Stato. Lo straniero extra UE deve venire in Italia (o in qualsiasi altro Stato dell'Unione) per un motivo che preveda il rilascio di un permesso di soggiorno, anche di durata limitata, come per esempio nei casi di richiesta di asilo o per fini lavorativi.
Attenzione però: il visto turistico non da luogo al rilascio di un permesso, né alla possibilità di iscriversi nell'anagrafe del Comune, iscrizione necessaria ad integrare il prossimo requisito.
È richiesto, infatti, il dover dimostrare la sussistenza della relazione intercorrente tra il cittadino Extra UE e il cittadino UE e a tal fine viene domandata la “documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato”.
La relazione stabile, definizione in cui rientrano anche tutte le convivenze c.d. di fatto o more uxorio, deve essere comprovata attraverso una dichiarazione anagrafica, con la quale la convivenza viene registrata, così come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del DPR 30 maggio 1989, n. 233. Registrazione trattata anche in articoli precedenti, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.
La Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ha una durata di 5 anni e può essere trasformata in indeterminata al primo rinnovo (dopo 5 anni di permanenza).
Il permesso mantiene la sua validità se è mantenuto il requisito della convivenza che viene di solito verificata al rilascio e ad ogni rinnovo tramite gli ufficiali di polizia locale.
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