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Fra ex coniugi e nuovi conviventi chi ha diritto all'eredità?

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Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali [...]”, così recita all'art. 565 il nostro Codice Civile, in caso di morte di uno dei coniugi.
L'argomento però, è sempre più dibattuto ultimamente quando intervengono, a vario titolo, ex coniugi, nuovi partner o conviventi vantando diritti successori.


Si ricorda sin da subito che la separazione legale è considerata un istituto che non recide totalmente il vincolo di coniugio, ma sospende soltanto alcuni doveri che nascono dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., specificatamente: il dovere alla coabitazione e alla fedeltà.

Permangono su entrambi i soggetti: il dovere all'assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia, seppur, ovviamente, in misura attenuata rispetto al matrimonio.

Proprio per tale ragione il coniuge separato, ma non ancora divorziato, viene equiparato al coniuge non separato, parificando di conseguenza anche i loro diritti successori.

Tale uguaglianza deriva dalla considerazione che, lo stesso Legislatore, ha della separazione: essa è una situazione transitoria e volendo reversibile, sino allo stadio matrimoniale antecedente, se e quando i coniugi riprendano a convivere.

Conseguentemente e visto l'art. 581 c.c.,  il/la coniuge della/del defunto, in concorso con eventuali figli, legittimi e naturali, è erede legittimo e avrà diritto a un terzo dell'eredità, mentre i residui due terzi saranno devoluti ai figli.

Separazione con addebito

Unica condizione imposta dal nostro Codice è che il coniuge ancora in vita non sia il soggetto a cui è stato disposto l'addebito della separazione.

In caso contrario egli avrà diritti successori più limitati e attenuati, avendo solo diritto ad un assegno vitalizio, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (art. 548, comma 2, c.c.).

Nel complesso di diritti chiamato “eredità” sono compresi tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi, facenti capo al de cuius, che costituiscono l'oggetto della successione. Vi rientrano anche i beni, mobili e immobili, di sua proprietà, i quali, come accennato, dovranno essere assegnati per un terzo al coniuge separato e per i due terzi ai figli.

I diritti del convivente

Se questi sono i diritti del coniuge separato, il soggetto con cui il defunto aveva iniziato una nuova convivenza more uxorio o cosiddetta di fatto, quali diritti può vantare?

Prendendo l'esempio proprio dei beni immobili, fra questi potrebbe rientrare la casa in cui la nuova coppia di fatto, conviveva sino alla morte del soggetto.
Questa, in ragione della disparità di trattamento delineata dal complesso normativo applicabile alla fattispecie, spetta esclusivamente al coniuge separato e agli eventuali figli, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato acquistato dal defunto successivamente alla separazione (e, quindi, non sia stata oggetto di quest'ultima) e sia di proprietà esclusiva del medesimo.

Questa discrepanza deriva proprio dalla situazione, non definitiva, che scaturisce dalla separazione. Infatti, se in luogo alla sentenza di separazione fosse intervenuta una sentenza di divorzio, la “mera” convivenza avrebbe potuto essere elevata al rango di situazione meritevole di tutela agli effetti della L. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), che prevede la titolarità in capo al convivente ancora in vita del diritto di abitazione, a tempo determinato, nella casa di comune residenza della coppia (art. 42 L. 76/2006).
A tempo determinato, poiché la permanenza può durare: “fino a due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza e comunque non oltre ai cinque”.

La pensione e la liquidazione

Se questa è la sorte che spetta ai beni patrimoniali, non diversa è la situazione per quanto riguarda i diritti nascenti dal rapporto di lavoro del defunto.
Le principali indennità che scaturiscono da questo rapporto sono la pensione (indiretta o di reversibilità) e il trattamento di fine rapporto. Semplificando:

La pensione indiretta è quella che i superstiti del defunto percepiscono, quando questi, al momento del decesso, è ancora lavoratore e non sia titolare di pensione; per averne diritto sono necessari almeno 15 anni di assicurazione e di contribuzione;

La pensione di reversibilità viene percepita dai superstiti nell'ipotesi in cui il defunto già percepisca la pensione;

Il Trattamento di Fine Rapporto (o Servizio: tale è per i dipendenti pubblici) è una forma di retribuzione differita, che consiste nell'accantonamento annuale di una quota della retribuzione del lavoratore e che questi ha diritto a percepire in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Stabilito il significato di tali spettanze, occorre preliminarmente stabilire chi siano i superstiti. Questa categoria viene individuata dall'art. 13 del Regio Decreto Legge n. 636/1939, il quale vi fa rientrare: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle.

Secondariamente è necessario stabilire se le pensioni e il TFR rientrino o meno nel patrimonio ereditario.

Sciogliamo sin da subito questo nodo: la pensione (indiretta e di reversibilità) e il solo TFR non ancora percepito al momento della morte, non rientrano nella massa ereditaria e non vanno in successione; ciò deriva dal fatto che entrambi questi rapporti costituiscono una forma di tutela previdenziale, assicurata dall'ordinamento giuridico, ai soli superstiti e non agli eredi (i quali potrebbero essere soggetti diversi da quelli sopra elencati ed individuati).

Sempre l'art. 13 Regio Decreto Legge n. 636/1939 prevede che: “spetta una pensione alla moglie e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Il terzo comma di tale norma eleva il limite dei 18 anni, fino a 26, con riferimento ai figli che siano a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.

Si comprende bene che in questo scenario normativo, il soggetto maggiormente “privilegiato” nella percezione di tali indennità risulta essere il coniuge, anche quello separato vista la parificazione contenuta nel Codice Civile, come poc'anzi spiegato, con esclusione addirittura dei figli, qualora superino il limite dei 26 anni stabilito dalla norma.

Conseguentemente, anche in questa ipotesi, il/la convivente dell'interessato non può reclamare nessun diritto sulla pensione che sarebbe spettata o che percepirebbe il/la compagno/a, non rientrando nella definizione di “superstite”; né potrebbe ovviarsi a tale ingiustificata disparità, con una disposizione testamentaria a suo favore, proprio per il presupposto fondamentale che la pensione non rientra nell'asse ereditario.

Disposizioni testamentarie in mancanza di eredi

Tale interpretazione è supportata anche dalla Corte Costituzionale, che nella Sentenza Cost. 1972/8, confermò che solo “in mancanza delle persone indicate nel primo comma dell'art. 2122 c.c. (coniuge, figli, e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) il lavoratore subordinato possa disporre per testamento delle indennità”.

Il Trattamento di Fine Rapporto

Da ultimo esaminiamo la questione inerente il TFR. Qui si rende necessaria una distinzione:

1) Il TFR è stato interamente percepito dal lavoratore, prima della sua morte;

2) Il TFR deve ancora essere percepito, totalmente o parzialmente.

Nella prima ipotesi, appare evidente che le erogazioni in denaro nascenti dal TFR rientrino nella massa patrimoniale appartenente al lavoratore, fondendosi così con gli altri suoi beni che saranno trasmissibili agli eredi, secondo le norme sopra citate.

Il/La convivente della/del lavoratrice/lavoratore defunta/o ha come unica possibilità, al fine di poter percepire una quota del TFR, quella di beneficiare di una donazione in vita ovvero attraverso un legato testamentario, rispettando la condizione per cui l'atto di trasferimento non deve riferirsi alle somme percepite nei termini di “indennità”, visto il divieto espresso dell'art. 2122 c.c. secondo cui: “è nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità”.

Nella seconda ipotesi, quando il TFR sia maturato, ma non ancora percepito dal lavoratore, saranno, ex art. 2122 c.c., il coniuge e i figli, coloro ai quali dovrà essere corrisposto.

In verità, ricostruendo il dettato normativo, ci si può accorgere di una lacuna: manca, infatti, una disposizione specifica per la condizione del coniuge separato e vedovo con riferimento al suo diritto a percepire una quota del TFR.

Su tale questione vene in soccorso la Corte Costituzionale che nella Sent. n. 213/1985, mettendo in luce “la funzione previdenziale delle indennità in caso di morte”, ha rilevato come, alla base dell'art. 2122 c.c., vada ravvisata l'esigenza “che persone facenti parte del nucleo familiare latamente inteso del lavoratore possano, con la riscossione delle indennità, affrontare le difficoltà immediatamente connesse al venir meno, per morte, di chi comunque provvedeva al loro sostentamento”.

Non residuano, quindi, più dubbi sulla equiparazione della posizione del coniuge legalmente separato con quella del coniuge non separato.
Mentre sulla condizione del convivente di fatto si sottolinea come la Legge Cirinnà taccia sul diritto di tale soggetto a percepire una quota del TFR del convivente defunto e tale esclusione deve intendersi come una precisa scelta legislativa, verso una negazione allo stesso.

Scelta questa sicuramente sperequativa e irragionevole, soprattutto se messa a confronto con la posizione, non solo del coniuge separato, ma anche dei contraenti di unione civile: questi, in particolare, godono degli stessi diritti e delle medesime tutele assicurate al coniuge, anche in caso di scioglimento dell'unione civile stessa.

In conclusione al convivente non spetta nulla del patrimonio del defunto, non essendo erede e non rientrando nella categoria dei superstiti: non spetterà la pensione di reversibilità, né la quota del TFR; non potrà automaticamente continuare ad abitare nella casa in cui ha vissuto per tutto il periodo della convivenza, ma potrà solo, nel rispetto della quota di riserva per i legittimari, beneficiare eventualmente di una disposizione testamentaria, che istituisca a suo favore un diritto di usufrutto dell'abitazione e che conferisca la proprietà di altri beni del convivente.

Per approfondire leggi anche:

I 3 modi per fare testamento

Successione: si possono scegliere gli eredi?

Conviventi e coppie di fatto: l'eredità

Quando l'ex coniuge ha diritto al TFR?

Registrare la convivenza: come e perchè

Il contratto di convivenza: quello che devi sapere

Separazione con addebito: l'ex coniuge ha diritto comunque alla pensione di reversibilità

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