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L'art. 12 bis della Legge sul divorzio dispone che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”.
Cos'è il TFR?
Preliminarmente è necessario soffermarsi sulla nozione di TFR; il Trattamento di fine rapporto (TFR) è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La determinazione dell’importo da erogare viene effettuata con riferimento ad una quota della retribuzione dovuta per ciascun anno (quota di competenza) da assoggettare a rivalutazione annuale secondo un tasso collegato all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ed è sottoposto a specifica tassazione.
Il diritto del lavoratore al TFR sorge allo scioglimento del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa che l’ha determinato (recesso, termine finale del contratto, morte del lavoratore ecc.).
Quando spetta il TFR all'ex coniuge?
La titolarità della quota del TFR è subordinata alla sussistenza di tre presupposti:
1) che la domanda relativa a ottenere la quota del TFR sia formulata in presenza di una sentenza di divorzio definitiva;
2) che il coniuge richiedente non abbia contratto un nuovo matrimonio;
3) che lo stesso richiedente sia titolare dell’assegno di divorzio.
Per quanto riguarda il primo requisito, la giurisprudenza nell’interpretare l’art. 12-bis della Legge sul divorzio, ha affermato che la quota del TFR è dovuta anche se l’indennità è stata percepita prima della sentenza di divorzio, purché dopo il deposito del ricorso introduttivo (Tribunale di Verona, ordinanza 11 marzo 2024).
Con riferimento, invece, all'ultimo requisito preme evidenziare che se l’assegno viene revocato prima della percezione del TFR, quest’ultimo non va diviso.
Al contrario, se il TFR è già stato diviso, non deve essere restituito (Ord. Cassazione n. 24403/2022).
Si deve inoltre tener presente che il diritto non viene meno in caso di decesso dell’obbligato alla prestazione.
Come si calcola la quota del TFR spettante all'ex coniuge?
Il comma 2 dello stesso art. 12 bis della Legge n.898 del 1970 dispone che la quota del TFR spettante all’ex coniuge dopo il divorzio è pari al 40% dell’indennità totale riferibile solo agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Come posso fare per richiedere la quota del TFR dell'ex coniuge?
Qualora l’ex coniuge tenuto al versamento della quota del TFR non adempia spontaneamente al proprio obbligo, il coniuge divorziato dovrà presentare ricorso con l’assistenza di un legale per far accertare dal Tribunale il diritto alla percezione della quota del TFR e conseguentemente condannare la controparte al versamento dell’importo dovuto.
Tale azione può essere promossa nell’ordinario termine decennale di prescrizione, non sussistendo al riguardo alcuna norma in deroga.
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