Novità

Niente tasse sulle donazioni indirette: cosa è cambiato

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Ascolta "Niente tasse sulle donazioni indirette: cosa è cambiato" su Spreaker.

La Cassazione sembra essere giunta ad un punto di svolta con sentenza n. 7442/2024, ponendo definitivamente fine, ci si augura, alla spinosa questione delle donazioni tra genitori e figli che ha dato luogo a molteplici contenziosi, dettando un principio a cui l'amministrazione tributria dovrà uniformarsi.
I giudici, difatti, hanno chiarito che sulle donazioni informali e indirette di modico valore che non sono registrate in atti ufficiali non sono dovute le imposte sulle donazioni.


Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla nozione di donazione con particolare attenzione al genere delle donazioni indirette ed informali.

Quali sono le donazioni informali e indirette?

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una persona arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Tali atti sono caratterizzati da una specifica forma solenne disciplinata dall 'art. 782 c.c., il quale prevede che essa deve essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni.
Se tale tipologia viene definita "donazione diretta o formale", con riferimento, invece, alle donazioni indirette ed informali, è possibile differenziare:

donazioni indirette che derivano dalla confezione di un atto giuridico (in senso stretto) o da un negozio unilaterale o da un contratto (diverso, quindi, dalla donazione prevista dall' art. 769 cod. Civ. ) con la produzione di effetti analoghi alla donazione diretta cioè, l'attuazione della volontà del donante  di provocare, per «spirito di liberalità», un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario con il correlativo depauperamento del patrimonio del soggetto dante causa (esempi di tale categoria sono considerati: l'adempimento di un debito altrui; la rinuncia ad un diritto; la electio amici nel contratto per persona da nominare; la delega ad operare su un conto corrente bancario senza obbligo di rendiconto; il contratto a favore di un terzo; l'accollo di un debito altrui);

donazioni informali che consistono nello svolgimento di un'attività materiale (ad esempio: il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari che si attui o brevi manu - e, cioè, consegnando fisicamente del denaro contante al donatario - o impartendo un ordine di bonifico bancario o cointestando un conto corrente bancario o un "dossier titoli" o un qualsiasi altro rapporto bancario; la consegna di un assegno circolare intestato al donatario affinché questi lo incassi sul proprio conto corrente bancario; la consegna di un titolo al portatore; l'incremento del fondo altrui con costruzioni o piantagioni; ecc.) o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo (come quello di lasciare decorrere un termine di prescrizione o di usucapione; oppure come quello di lasciare operare il meccanismo previsto dall'art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ., e, cioè, stipulare un contratto di acquisto da parte di uno solo dei coniugi in comunione legale dei beni con impiego di suo denaro personale, provocando la sottoposizione del bene acquistato al regime di comunione legale) con la conseguenza, anche in questo caso, della diminuzione del patrimonio del soggetto dante causa e l'aumento del patrimonio del soggetto beneficiario;

Le imposte sulle donazioni

Le imposte sulle donazioni, alla stessa stregua di quelle sulle successioni, come noto variano in funzione di chi ne beneficia, sia per quanto riguarda le aliquote che per eventuali franchigie:
- il 4% del valore oltre una franchigia di un milione di euro per il coniuge o i parenti in linea retta;
- per quanto riguarda i fratelli il 6% sul valore  dei beni eccedenti i 100 mila euro;
- per i parenti entro il terzo grado il 6% del valore totale dei beni senza franchigia;
- l'8% sempre sul valore totale per tutte le altre persone.

Quale era la problematica giuridica sussistente e cosa dice la sentenza della Cassazione del 20 marzo 2024?

Il Testo Unico sulle successioni esclude dalla tassazione le liberalità informali di modico valore, fermo restando che le imposte sono dovute sulle donazioni indirette soggette a registrazione.
Secondo una circolare dell'Agenzia delle Entrate, la numero 30 del 2015 però sarebbero sogggetti a registrazione e dunque tassabili, tutte le donazioni anche quelle che non derivano da atti scritti.

Secondo la sezione tributaria della Cassazione, questa linea dell'Agenzia delle Entrate è "imprecisa, incompleta e non condivisibile"; difatti, per gli Ermellini non esiste un obbligo genereale di sottoporre a tassazione le donazioni indirette, anche se risultanti da atti soggetti alla registrazione.

Questo per due motivi: il primo è che sia chi effettua che chi riceve donazione indiretta hanno una semplice facoltà di registrarla e non un obbligo; il secondo motivo è che l'amministrazione può procedere all'accertamento di queste donazioni solo in casi specifici e limitati, cioè allorquando sussistono contemporanemanete due circostanze: 
1) la donazione sia confessata nell'ambito di accertamento fiscale per altre cause
2) quando le donazioni abbiano avuto un importo superiore a 180 mila euro.

Quando, dunque, scatterà la tassazione sulle donazioni?

La tassazione scatta, dunque, solo per le donazioni derivanti dagli atti soggetti a registrazione e per le donazioni informali o indirette che vengano volontariamente registrate.

Per approfondire leggi anche:

Prestare denaro a parenti e amici: come tutelarsi?

Abuso del diritto nel comodato ad uso gratuito della casa familiare

Il Registro volontario dei testamenti olografi: novità per notai e successioni

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo