Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 5420/2019 ha disposto il blocco del TFR dell’ex marito per non aver corrisposto l’assegno divorzile nei confronti della ex moglie e dei figli.
Il caso. Una donna, per dedicarsi alla cura del marito e della famiglia, non ha potuto lavorare e ora alla soglia dei 60 anni non ha la minima possibilità di trovare occupazione, sia a causa dell’età sia a causa della mancata esperienza in un qualsiasi lavoro. Non solo, ella nel prendersi cura di suo marito, divenuto oggi dirigente aziendale, lo ha aiutato nella progressione della sua carriera e ha cercato comunque di contribuire alla formazione del patrimonio comune.
Di fronte al continuo inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, la donna si è rivolta al Tribunale di Roma, che applicando la normativa, afferma che il Tfr dell’ex marito deve essere sottoposto a sequestro per soddisfare le ragioni creditorie della ex moglie e per evitare che siano disperse le garanzie patrimoniali in favore della donna.
La normativa. La legge sul divorzio stabilisce che con la sentenza che pronuncia il divorzio, il Tribunale, tenendo conto di vari parametri, può stabilire l’obbligo per il coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno divorzile quando quest’ultimo non ha i mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.
La corresponsione dell’assegno di mantenimento è quindi un obbligo giuridico che, se disatteso, crea in capo al coniuge creditore il diritto di agire in via esecutiva sia nei confronti dell’ex marito sia nei confronti di soggetti terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge.
È chiaro in questo caso che il coniuge a cui spetta l’assegno, dopo aver costituito in mora il marito per un periodo di 30 giorni, può chiedere al datore di lavoro di versargli quanto stabilito nella sentenza di divorzio, sottraendolo dallo stipendio dell’ex marito.
Capita però spesso che i mariti facciano la scelta sbagliata di interrompere il rapporto di lavoro per farsi riassumere in nero, pur di sottrarsi all’obbligo giuridico menzionato; in questo caso nei confronti della moglie, come nel caso precedentemente descritto, il Tribunale può disporre il sequestro del Tfr per soddisfare il suo credito.
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