Per la Cassazione, il coniuge separato, anche se non beneficia dell’assegno di mantenimento, ha diritto a percepire la pensione di reversibilità dell’ex coniuge.
Il caso. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.7464/2019, ribalta le decisioni di primo e secondo grado che hanno negato a una vedova separata il diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge.
Per la Corte di legittimità il giudice di secondo grado non ha tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 286/1987 che ha ritenuto non giustificabile il diniego al coniuge a cui carico è stata dichiarata separazione con addebito, di una tutela che garantisca la continuità dei mezzi di sostentamento che il marito defunto sarebbe tenuto a procurargli.
La vedova separata non beneficiava dell’assegno di mantenimento al momento del decesso dell’ex coniuge; per questo motivo la Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado e rigetta la domanda avanzata per ottenere la pensione di reversibilità. Anche per il giudice di secondo grado, in assenza del diritto agli alimenti, il coniuge non può attivare la richiesta, dopo la morte dell’ex, del trattamento previdenziale a suo vantaggio. L’ex moglie ricorre, quindi, in Cassazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza pubblicata il 15 marzo 2019, ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello, accogliendo il ricorso della vedova e nel riconoscere il diritto a quest’ultima ad ottenere la pensione di reversibilità, ha evidenziato che:
1) Con la sentenza n. 286/1987, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge del 30.04.1969 e della legge del 18.08.1962, nella parte in cui escludevano dall’erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in virtù della suddetta sentenza: “va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito la pensione di reversibilità in quanto equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte”;
2) La ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che lo stesso divenga, anche per il coniuge separato per colpa o con addebito, presupposto e condizione per beneficiare della suddetta tutela.
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