A fronte della richiesta presentata all’avvocato da un marito di liquidare alla moglie in un’unica soluzione la somma di € 8.000,00, a condizione che quest’ultima rinunci in sede di separazione al diritto di percepire il TFR e la pensione di reversibilità, sono doverosi alcuni chiarimenti sull’operatività e l’efficacia della corresponsione di una cifra una tantum all’altro coniuge in sostituzione del mantenimento.
Innanzitutto è doveroso premettere che la corresponsione di una somma cosiddetta una tantum, consistente in un unico versamento effettuato in favore dell’ex coniuge, è disciplinata per legge solo con riguardo al procedimento di divorzio.
In particolare l’istituto è regolato dall’articolo 5 comma 8 della legge sul divorzio, la Legge n. 898/1970 e successive modifiche.
Tale disposizione prevede testualmente che: “Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
In altri termini, la prestazione economica unitaria alternativa all’assegno periodico di divorzio esaurisce tutte le pretese di carattere patrimoniale di un coniuge nei confronti dell’altro, purchè essa sia ritenuta equa dal giudice.
Le conseguenze su pensione e TFR
Questo versamento una tantum produce due effetti giuridicamente rilevanti. Da una parte, ai sensi dell’articolo 9 bis della L. n. 898/1970, viene meno il diritto alla percezione dell’assegno per la pensione di reversibilità. Dall’altra parte, allo stesso modo, ai sensi dell’articolo 12 bis della medesima normativa il coniuge debole decade dal diritto di percepire l’indennità di fine rapporto (TFR) liquidata all’altro coniuge nella misura del 40% all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, come da giurisprudenza granitica (vedi Cassazione Civile n. 21002/08).
Differenze tra separazione e divorzio
Tutto quanto premesso sull’assegno una tantum con specifico riguardo al divorzio, non trova analoga applicazione in materia di separazione.
Infatti, per quanto il nostro ordinamento consenta ai coniugi di accordarsi per l’equa corresponsione di una somma unica in luogo del mantenimento nei confronti del coniuge debole, tuttavia tale versamento non è equiparabile né per natura né per effetti all’assegno una tantum riconosciuto in fase di divorzio.
In altri termini il versamento in unica soluzione di una somma sostitutiva del mantenimento in sede di consensualizzazione della separazione non fa decadere il coniuge debole dal diritto di percepire né l’assegno di reversibilità né la quota di TFR pari al 40%.
Diversamente dal divorzio che fa cessare gli effetti civili del matrimonio, la separazione si limita solo a sospendere alcuni doveri matrimoniali senza interrompere il vincolo di solidarietà tra i coniugi; per questo motivo l’una tantum divorzile produce degli effetti tombali, consistenti nella negazione dell’assegno di reversibilità e del TFR, non contemplati in sede di separazione.
Pertanto quand’anche venisse corrisposto un assegno unico in luogo del mantenimento in sede di separazione, tuttavia questo accordo potrebbe essere rinegoziato in occasione del procedimento di divorzio in esito al vaglio giudiziale delle condizioni fattuali ed economiche, come previsto dall’articolo 5 della già richiamata Legge sul Divorzio.
I diritti coniugali non decadono con la separazione
Nella fattispecie, quand’anche il marito si obbligasse al versamento di € 8.000,00 in sede di separazione, ciò non lo sottrarrebbe dall’obbligo di un assegno di divorzio in futuro, nell’eventualità in cui la situazione lavorativa e di vita della moglie fosse mutata; con la conseguenza, in tal caso, che la donna manterrebbe il proprio diritto all’assegno di reversibilità e al 40% del TFR del coniuge.
In conclusione, alla luce di tutto quanto premesso, sembrerebbe utile che, nell’immediato, in sede di separazione, si procedesse cautelativamente alla ripartizione al 50% della somma di € 8.000,00 tra i Clienti, ritenendo opportuno rimandare al divorzio la possibilità di concordare una cifra da versare una tantum in luogo dell’assegno divorzile, accertate dal Tribunale le immutate condizioni fattuali ed economiche, con conseguente decadimento della Signora dal diritto di conseguire sia l’assegno di reversibilità, sia il 40% del TFR.
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