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Accordo di futura separazione: è valido l'impegno a versare somme di denaro al coniuge?

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La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di una scrittura privata sottoscritta da due coniugi, la quale, nello specifico, prevedeva che il marito si impegnasse a versare 500.000 euro alla moglie in caso di separazione, un impegno che di fatto può annoverarsi tra gli accordi prematrimoniali stipulati prima del matrimonio.


In precedenza, già la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 1853/2020, aveva confermato la decisione del Tribunale di primo grado, che aveva respinto la domanda della moglie di condanna del merito, al pagamento della somma di Euro 500.000.
Tale pretesa si fondava sulla dichiarazione fatta dall'uomo, secondo la quale, in caso di separazione legale delle parti e nel caso che egli avesse raggiunto una capacità economica tale da poter provvedere al versamento, quella somma sarebbe spettata alla moglie.

Tale scrittura, sia in primo grado e successivamente in appello, è stata ritenuta non meritevole di tutela seppure a seguito di ogni possibile qualificazione giuridica.

Le varie forme di inquadramento della scrittura privata

Nel corso del giudizio infatti, questo accordo è stato qualificato in diversi modi:

- Patto matrimoniale;

- Contratto preliminare di donazione sospensivamente condizionato al verificarsi dell'evento separazione;

- Ricognizione di debito.

Tutte qualifiche giuridiche ritenute nulle, nei primi due casi per illiceità della causa e nell'ultimo perché afferente a un'obbligazione nulla.
Avverso la suddetta pronuncia di appello, la moglie propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Entrambi i motivi proposti dalla donna sono stati considerati inammissibili, poichè, nel primo motivo la ricorrente lamentava che la Corte d'Appello non avrebbe correttamente dato una qualificazione al contratto intercorrente tra le parti, sottolineando che la qualificazione proposta e cioè il riconoscimento di debito non è vincolante per il giudice.

La Corte di Cassazione evidenzia come  il giudice d'Appello abbia correttamente individuato quali fossero le parti della decisione impugnata oggetto di censura e ha di conseguenza vagliato la fondatezza delle stesse, escludendo la ricorrenza di una valida ed efficace ricognizione di debito a fronte di un rapporto fondamentale di mutuo.

Tale rapporto di base è stato correttamente escluso in quanto nei documenti prodotti in appello veniva dimostrato che i versamenti ed accrediti effettuati risalivano al 2012 e che quindi fossero tutti successivi all'asserita ricognizione di debito, la quale era datata 08.11.2004. L'obbligo restitutorio derivante dal mutuo, quindi, non poteva essere desunto da una dichiarazione anteriore alla consegna del denaro.

Con il secondo motivo la ricorrente si limitava a reintrodurre la tesi della piena validità ed efficacia del patto matrimoniale. Tuttavia in appello non aveva contestato le statuizioni di primo grado in ordine alla nullità o inefficacia sotto i vari profili dell'accordo inter partes.

Concludendo, quindi, la Cassazione nell'ordinanza n.11923/2022 afferma che è nullo il patto con il quale due coniugi, in caso di loro futura separazione, convengano che l’uno versi all’altro una somma di denaro equiparando, di fatto, la fattispecie a un accordo prematrimoniale che ricordiamo essere nullo al momento nel nostro Paese, a differenza dei Paesi anglosassoni dove hanno piena validità.

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