Novità

Accordi di divorzio e separazione: efficacia traslativa della proprietà immobiliare

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

E’ di rilevanza storica la Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21761/2021, depositata il 20 luglio 2021. I Giudici hanno definitivamente appianato ogni dubbio, chiarendo che la sentenza di divorzio congiunto, così come il provvedimento di consensualizzazione della separazione, hanno efficacia traslativa della proprietà immobiliare.


Nella fattispecie che ha interessato gli Ermellini veniva presentato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio al Tribunale Civile di Pesaro Urbino.

Immobile trasferito ai figli

Tra le condizioni economiche, gli ex coniugi stabilivano che l’appartamento cointestato a entrambi nella misura del 50% e adibito ad abitazione coniugale sarebbe stato trasferito in nuda proprietà ai figli; pertanto i ricorrenti depositavano i dati catastali e le planimetrie dell’immobile, oltre alle dovute certificazioni di conformità dell’edificio, rendendosi disposti a provvedere alle pratiche per la trascrizione, nonché alle relative spese.

I giudici del merito, in linea all’orientamento sino ad allora tradizionale, avevano sostenuto che i trasferimenti dei diritti reali previsti nelle condizioni di divorzio fossero da considerare al pari di impegni preliminari di vendita ed acquisto; infatti sia in prime cure che in Appello veniva rifiutato che gli accordi riguardanti i passaggi di proprietà immobiliari recepiti in sede di divorzio potessero produrre l’effetto di trasferimenti immobiliari definitivi ed immediati.

Lo svantaggio di questa tesi atteneva alle conseguenze in caso di inadempimento: infatti la controparte insoddisfatta non avrebbe potuto che intraprendere un giudizio di esecuzione specifica dell’obbligo ex art. 2932 c.c.

L'autononia contrattuale integra le clausole di separazione e divorzio

Cosa hanno sostenuto i coniugi con il Ricorso in Cassazione?
I ricorrenti lamentavano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1322, 1362, 1376 del c.c.. In altri termini gli ex coniugi, in virtù della maggiore espansione dell’ambito applicativo dell’autonomia privata, sostenevano che le parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale ben possono integrare le tipiche clausole di separazione e divorzio (figli, assegni, casa coniugale) prefiggendo di trasferire tra i coniugi o in favore dei figli i diritti reali immobiliari.

In particolare tale espansione si realizzerebbe con la possibilità di concludere pattuizioni atipiche nell’ambito degli accordi della crisi coniugale, meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Questo ragionamento si pone in linea all’orientamento che sostiene la natura certamente negoziale degli accordi raggiunti dai coniugi e recepiti dai giudici, tra l’altro natura soddisfatta ex art. 1350 anche dalla forma scritta, mediante la redazione di verbale.

Inoltre, sempre dal punto di vista formale, i ricorrenti sostenevano che, ex art. 19 D.L. 78/2010 (in applicazione art. 360 c. 1 n. 3 cpc), competa non solo al notaio ma anche ad altri operatori l’individuazione e la verifica catastale nella fase di stesura degli atti traslativi, finalizzata al controllo indiretto statale a presidio degli interessi pubblici coinvolti.

Alla luce della complessità della situazione, la questione veniva ritenuta di massima importanza e, con Ordinanza interlocutoria n. 3089/10 febbraio 2020, veniva rimessa al Primo Presidente, con eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

La pronuncia della Cassazione n. 21761/2021

Quali sono state le conclusioni della Corte?

1) Sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di alteri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;

2) Il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di immobili, un valido titolo per la trascrizione ex art 2657 c.c.

3) la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art 19 D.L. 78/2010.

Gli accordi traslativi di immobili hanno valore negoziale?

La Cassazione ha sostenuto che in sede di divorzio congiunto e di separazione consensuale sono ammissibili accordi tra le parti, che non si limitino all’assunzione di un mero obbligo preliminare, ma attuino in via diretta e immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi.

Come ben noto ad ogni avvocato matrimonialista e a tutti i professionisti del diritto di famiglia, secondo la dottrina di gran lunga prevalente, l’accordo posto alla base di tali procedimenti ha natura negoziale.
Tali accordi si collocano in un procedimento di giurisdizione volontaria, nel quale gli le volontà delle parti non possono essere sindacate dal giudice, se non per quanto riguarda le statuizioni riguardanti i figli minori, ferma restando la decisione della sussistenza di presupposti per la pronuncia di divorzio.

E’ pacifico che i coniugi ben possono concordare, nel limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori; tra le varie si richiamano sul punto le sentenze della Corte di Cassazione n. 18066/14 e 10463/18.

Nello specifico la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, che da una parte ha natura ricognitiva con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art 3 della legge sul divorzio, e che dall’altra parte ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici. Si ribadisce quindi che il Tribunale possa intervenire su tali accordi solo nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l’adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (si veda ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione n. 19540/18).

In poche parole gli accordi dei coniugi hanno natura negoziale e sono equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c comma 2.
Il giudice non può sindacare l’accordo di natura contrattuale e privato, fermo esclusivamente il rispetto dei limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private e, se si tratta di pattuizioni atipiche, sempre che l’accordo sia anche meritevole di tutela secondo l’ordinamento.

Quali altri requisiti deve avere il verbale redatto dal Tribunale affinchè gli accordi abbiano natura traslativa?

Per rispondere alla domanda è necessario partire dal testo del già richiamato art. 19 D.L. 78/2010:
“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane a pena di nullità, oltre all’indicazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base di disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti, il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

Poiché l’unica previsione che si riferisce al notaio non è sanzionata da nullità dell’atto, ne consegue che in sede di separazione o divorzio, l’atto traslativo deve contenere a pena di nullità:

- identificazione catastale;
- riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
- dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

Tuttavia non è rilevante che sia il notaio il soggetto che roga l’atto. Quindi il verbale dell’udienza di comparizione parti redatto dal cancelliere ai sensi dell’art. 126 c.p.c. è un atto pubblico avente fede privilegiata fino a querela di falso, che realizza l’esigenza della forma scritta ex art. 1350 c.c.

Tale considerazione si struttura in base al presupposto per cui sia al cancelliere sia al giudice compete la qualifica di pubblico ufficiale e lo svolgimento delle formalità relative all’udienza, ivi compresa la stesura del verbale, che rientra nell’esercizio di una pubblica funzione.

In definitiva, la norma richiamata, pur essendo rivolta anzitutto agli atti formati o autenticati dal notaio, è comunque applicabile a tutti gli atti amministrativi che producono i medesimi effetti e anche agli atti giudiziari.

Per approfondire leggi anche:

Acquisto di un immobile da intestare al coniuge: si può chiedere la restituzione delle somme?

L'acquisto di un immobile a favore di un figlio minorenne: conviene?

La domanda congiunta di separazione e divorzio

Casa coniugale e figli indipendenti: cambia l'assegno divorzile?

Mutuo cointestato e separazione: vanno restituite le rate del mutuo?

Accordo di futura separazione: è valido l'impegno a versare somme di denaro al coniuge?

Fine del rapporto: cosa cambia tra separazione e comunione dei beni?

Stop ai pignoramenti sulla prima casa da parte della banca: c'è il decreto

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo