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Mutuo cointestato e separazione: vanno restituite le rate versate?

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La cointestazione del mutuo dovrebbe comportare che entrambi i coniugi, solitamente al 50%, si impegnino a sostenere il costo delle rate mensili; tuttavia non sempre ciò avviene e anche in caso di cointestazione, nella realtà, è solo uno dei due a sostenere l'intero costo.
Una domanda che potrebbe sorgere spontanea è quindi: in caso di separazione e fine della relazione, colui che ha sostenuto interamente il costo del mutuo, vanta un diritto di credito nei confronti dell’altro coniuge?
In altre parole, può chiedere la restituzione del 50% di competenza dell'altro coniuge?


Questa fattispecie è stata per lungo tempo un argomento che ha diviso sia la dottrina, che la giurisprudenza di legittimità e di merito, le quali con motivazioni anche discordanti hanno fornito diverse decisioni tra loro contrastanti.
Infatti, in alcuni casi la domanda di restituzione pro quota delle somme corrisposte per l'adempimento del mutuo è stata rigettata, mentre in altri è stata accolta.

La vicenda

In una recente ordinanza la Corte di Cassazione, n. 5385/2023, è intervenuta nuovamente sul tema e sembrerebbe aver posto fine al contrasto interpretativo, basando la propria decisione sul contenuto dell'art. 143 c.c.

Molto sinteticamente è il caso di riassumere la vicenda di merito che ha dato luogo a questa decisione. Successivamente al procedimento di separazione dei coniugi, il marito ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo la restituzione della quota del 50% delle rate del mutuo cointestato gravante sulla casa familiare, asserendo di aver provveduto all’integrale pagamento delle stesse e di aver maturato il diritto alla restituzione del 50% degli importi corrisposti.
Tale richiesta viene respinta sia dal Tribunale di Treviso, sia dalla Corte di Appello di Venezia e per tale ragione, il marito propone ricorso in Cassazione affidandosi ad undici motivi, in uno dei quali contesta l'erronea applicazione dell’art. 143 c.c.

L'art. 143 Codice Civile: diritti e doveri derivanti dal matrimonio

Come ben noto l'art. 143 c.c. stabilisce i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio e impone un principio di solidarietà morale e materiale tra i coniugi, la cui violazione potrebbe comportare la pronuncia dell'addebito in sede di separazione nei confronti del soggetto inadempiente.

Questo principio si articola in diverse voci e prevede, per quanto riguarda l'ordinanza in commento, l’obbligo di assistenza materiale e quello di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alla propria capacità reddituale e patrimoniale, eguagliando a tale contributo, quello corrisposto attraverso la cura e la gestione casalinga del nucleo familiare.

È proprio per il fatto che la famiglia si basa sulla reciproca collaborazione, che, in alcuni casi, uno dei coniugi decide di impiegare le proprie risorse economiche a beneficio non solo dei figli, ma anche dell'altro coniuge. Il tutto al fine di perseguire un unico interesse: il benessere del nucleo familiare.

Estrinsecazione di tale volontà è l'acquisto della casa familiare, il quale può comportare la sottoscrizione di un mutuo con un istituto di credito e la conseguente decisione in merito alle modalità di adempimento di tale obbligazione: entrambi i coniugi corrispondono le rate al 50% ovvero solo uno dei due si “accolla” l’intero esborso.

Ma cosa accade quanto il progetto di vita in comune viene interrotto dalla separazione e dal successivo divorzio tra i coniugi?
Il coniuge che sino a quel momento aveva provveduto al pagamento delle rate può decide di non voler adempiere per il futuro e richiedere la restituzione di quanto in precedenza erogato.

La pronuncia della Cassazione

La Cassazione argomentando sulla base dell'art. 143 c.c. conferma l’orientamento maggioritario, escludendo la ripetibilità delle somme erogate da un coniuge a titolo di pagamento dei ratei del mutuo cointestato.

I Giudici, infatti, hanno stabilito che: “qualora uno dei coniugi provveda all’integrale pagamento dei ratei del mutuo cointestato, deve escludersi che egli possa in un momento successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale richiedere la restituzione della metà delle somme erogate all’altro, dal momento che tale condotta, volontariamente agita anche utilizzando le maggiori risorse economiche di cui si dispone, costituisce adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. e deve valutarsi quale manifestazione del dovere di collaborazione nell’interesse della famiglia e di solidarietà coniugale”.

La ripetibilità viene esclusa in quanto si tratta di una prestazione economica doverosa, che non fa sorgere nessun diritto di credito in capo al coniuge, il cui apporto viene bilanciato dalle attività di cura e di accudimento del nucleo familiare svolte dall’altro coniuge e ciò anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non goda di un reddito che gli consenta di partecipare alla gestione della famiglia offrendo un apporto economico.

Unica eccezione a tale principio, per la Corte, viene ammessa nella diversa ipotesi in cui il coniuge, il quale pretende di ottenere la restituzione delle somme anticipate, possa dimostrare che l’erogazione sia avvenuta per una causa diversa rispetto agli obblighi rientranti nell'art. 143 c.c., come ad esempio un prestito all’altro coniuge (V. Cass. Sezione III sentenza n.18632/2015).

Per approfondire leggi anche:

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