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La domanda congiunta di separazione e divorzio

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Una delle maggiori novità portate dalla Riforma Cartabia è sicuramente rappresentata dalla possibilità di presentare con un unico ricorso sia la domanda relativa alla separazione, sia quella relativa al divorzio.
Infatti, l'art. 473 bis. 51 c.p.c. regolamenta questo strumento, stabilendo che, condizione di procedibilità della successiva domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è il decorso del termine previsto dalla legge, il quale è di 6 mesi in caso di separazione consensuale e di 1 anno in caso di separazione giudiziale.


Per quanto l'articolo sembri chiaro nella sua formulazione, si sono formati e distinti nel tempo due orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, secondo cui:

1. Per alcuni: la proposizione congiunta delle domande è possibile in qualsiasi procedimento, sia esso consensuale, che giudiziale;

2. Per altri: la proposizione congiunta sarebbe riservata ai soli procedimenti giudiziali.

Separazione e divorzio insieme con un unico atto?

Il primo orientamento è decisamente quello prevalente tra le Corti di merito, tuttavia il secondo, che sostiene la tesi della totale inammissibilità in caso di procedimento consensuale, si basa su alcune considerazioni, che si possono così riassumere:

♦ Il mancato rinvio all'art. 473 bis. 49 c.p.c. limiterebbe la possibilità del cumulo solo alle ipotesi di mancato accordo tra i coniugi;

♦ Il cumulo di domande non realizzerebbe alcuna riduzione dei tempi, in quanto il medesimo procedimento resterebbe pendente per il tempo necessario a far maturare i presupposti per il divorzio;

♦ Il cumulo si porrebbe in contrasto con il divieto di patti prematrimoniali, dato che le parti, disporrebbero di entrambi gli status.

Proprio a causa di questo conflitto, il Tribunale di Treviso nel maggio 2023, ha rimesso la questione alla Corte di Cassazione, sfruttando il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ulteriore novità introdotta dalla Riforma e utilizzabile per richiedere la soluzione di sole questioni di diritto, rendendo vincolante il principio enunciato dalla Corte nel procedimento nell'ambito del quale è sorta la questione medesima.

Con l'ordinanza n. 28727/2023 la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale e si è pronunciata a favore dell'ammissibilità del cumulo nei giudizi consensuali, confermando l'orientamento prevalente ed esprimendo il principio di diritto, per cui: “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Le motivazioni della sentenza

La Cassazione ha motivato la propria decisione con alcuni motivi:

1. Non si sono individuati ostacoli strutturali all'ammissibilità del cumulo, sottolineando che la trattazione della domanda congiunta di separazione e divorzio sarà condizionata all'omologazione della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione, pari a 6 mesi;

2. Viene realizzato, grazie al cumulo, quel risparmio di strumenti giudiziali utile ad accelerare i procedimenti civili;

3. Il cumulo di domande non confligge con il divieto di patti prematrimoniali dato che “si tratta unicamente di domande proposte in funzione di una pronuncia di divorzio e il cumulo non incide sul cosiddetto carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo unitario dei coniugi sull'intero assetto delle condizioni”.

La Cassazione continua specificando che il divieto dei patti prematrimoniali richiamato "dovrà presto confrontarsi con l'assetto attuale della Riforma, in cui la domanda di divorzio è espressamente proponibile all'interno del procedimento contenzioso per separazione personale, cosicché può accadere che le parti all'interno di uno stesso processo trovino un accordo, tanto sulla separazione, quanto sul divorzio”, dimostrando una minima apertura verso tali patti, da considerarsi sempre come vietati.
Da ultimo la Suprema Corte ha ribadito, secondo un suo orientamento consolidato, la tesi dell'irrilevanza della revoca del consenso al divorzio successiva al deposito del ricorso cumulato.

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