In base al codice della strada non si può attraversare fuori dalle strisce, a meno che queste non siano più lontane di 100 metri dal luogo in cui si intende passare, con una recente sentenza la Cassazione si esprime sulla vicenda di un pedone investito fuori dalle strisce.
Due sono le cose: se le strisce sono a meno di 100 metri si rischia una multa da 25 a 99 euro. Se invece le strisce sono più lontane di 100 metri, si può attraversare ma è necessario farlo seguendo una linea retta e non obliqua; in più bisogna guardare attentamente la strada e fare in modo di non costituire un pericolo per il traffico.
Ma se il pedone è investito fuori dalle strisce, di chi è la colpa se questi ha attraversato là dove non poteva?
A farci capire come stanno le cose e come potrebbe decidere il giudice un caso del genere è una recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 2241/2019.
La Cassazione ribadisce la correttezza del principio del concorso di colpa gravante sul pedone che, attraversando fuori dalle strisce, non concede la precedenza ai veicoli in transito. Nonostante la presunzione di colpa del conducente al 100% , se anche il pedone è responsabile in parte del suo stesso investimento, è corretto attribuire al pedone il suo concorso di colpa.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dal coniuge e dalla figlia di una signora defunta, riforma la sentenza di primo grado, rideterminando nella misura del 60% e del 40% la concorrente responsabilità dell’estinta e del conducente che l’aveva investita.
I parenti della vittima ricorrono, quindi, in Cassazione per i seguenti motivi:
- Mancata valutazione della condotta del conducente, visto che la vittima, al momento dell’investimento, si trovava in prossimità dell’attraversamento pedonale “segnalato per pericolo bambini e per presenza di una chiesa”;
- Erronea attribuzione al pedone della corresponsabilità prevalente nell’occorso, fondato sul fatto che “la stessa ha eseguito l’attraversamento in pieno centro cittadino ed in zona con segnaletica segnalante “pericolo”, appena 100 metri dalle strisce pedonali”, senza aver viceversa tenuto conto del fatto che, se solo il conducente avesse rispettato l’obbligo di attenzione sancito dagli artt. 190 e 191 CDS, avrebbe potuto evitare l’investimento del pedone.
La Corte di Cassazione ha affermato che il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra il conducente e il pedone investito deve, in primis, muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, successivamente accertare in concreto la colpa del pedone e infine ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente se emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa del pedone.
L’ordinanza si conclude affermando che il comportamento del pedone nell'attraversare fuori dalle strisce è una concausa nella produzione dell’evento atteso che su di lui grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli.
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